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Sentenza

Sentenza n. 1415/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento - della graduatoria finale dei vincitori della “Selezione interna per la progressione tra le aree del personale dipendente a tempo indeterminato per la copertura di diversi profili professionali – Profilo di Istruttore Amministrativo Contabile Area degli Istruttori (ex C)” pubblicata dal Comune di Mazara del Vallo con determinazione del Dirigente del 2° Settore n. 574 del 12.03.2024; - degli atti di valutazione dei titoli; - del relativo bando pubblicato il 14.02.2024 sul sito del Comune di Mazara del Vallo, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; - di ogni altro atto istruttorio, anche, allo stato, sconosciuto.

Giustizia amministrativa202400798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti di valutazione dei titoli relativi alla selezione interna per la progressione all’Area degli Istruttori, oltre al bando ove interpretato in senso lesivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al ventiquattresimo posto con 38,825 punti, ha contestato la graduatoria e la valutazione dei titoli, sostenendo anzitutto che gli spettasse un punteggio aggiuntivo di 14,604 punti per il servizio prestato nell’area degli operatori esperti, sulla base di determinazioni dirigenziali relative a mansioni superiori, con conseguente collocazione al secondo posto e accesso a uno dei sei posti disponibili. Il TAR ha rilevato che la principale determinazione invocata non era stata indicata nella domanda, né allegata o autocertificata, e che il Comune aveva dichiarato che essa non risultava nemmeno agli atti dell’ente. Quanto al servizio effettivamente dichiarato, la Commissione aveva riconosciuto 36 mesi derivanti da sei determinazioni, ulteriori 5 mesi di servizio nella categoria B e 55 mesi di servizio nell’area degli istruttori in esecuzione di una sentenza civile sulle differenze retributive, per complessivi 96 mesi. Poiché il bando escludeva dalla valutazione l’anzianità necessaria come requisito di accesso e il ricorrente aveva partecipato con un diploma quinquennale, erano stati correttamente sottratti 60 mesi, residuando 36 mesi valutabili e 7,2 punti. Il ricorrente ha inoltre lamentato la mancata attribuzione del punteggio per la licenza media e la disparità rispetto ad altri concorrenti ai quali sarebbe stato attribuito anche tale titolo. Il TAR ha accertato che il ricorrente non aveva dichiarato né allegato il titolo nella domanda o nell’autocertificazione, mentre l’art. 3 dell’avviso consentiva la valutazione esclusivamente dei titoli espressamente indicati dal candidato. Infine, il Comune ha riconosciuto un errore materiale nella sommatoria dei punteggi dei titoli: il punteggio corretto era 14,285 anziché 12,285. Il ricorrente avrebbe quindi raggiunto 40,825 punti e il ventitreesimo posto, comunque non utile, poiché l’ultimo posto utile era il sesto, con 51,9805 punti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, assorbendo le eccezioni processuali del Comune. Ha ritenuto corretto il calcolo del servizio, poiché non possono essere valutati titoli o periodi di servizio non dichiarati, allegati o autocertificati secondo le prescrizioni del bando, e ha giudicato legittima la sottrazione dei 60 mesi corrispondenti all’anzianità necessaria per il requisito di accesso. Ha escluso la valutabilità della licenza media, non essendo stata espressamente indicata nella domanda, in applicazione della lex specialis. Ha preso atto dell’errore materiale di calcolo ammesso dall’amministrazione, ma ha ritenuto che esso non producesse alcuna utilità concreta per il ricorrente: anche con il punteggio corretto, egli sarebbe passato dal ventiquattresimo al ventitreesimo posto, restando molto distante dal sesto posto utile. È stata quindi ritenuta insuperata la prova di resistenza e, comunque, assente un interesse concreto e attuale all’annullamento della graduatoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 dell’avviso di selezione

    Potranno essere valutati esclusivamente i titoli espressamente indicati dal candidato nella domanda di ammissione.

    La Commissione può valutare soltanto i titoli espressamente dichiarati dal candidato nella domanda; i titoli non indicati, non allegati o non autocertificati non sono valutabili.

  • art. 6 dell’avviso di selezione

    L’anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile.

    Il periodo di anzianità utilizzato per integrare il requisito di accesso deve essere sottratto dal servizio complessivo e non può concorrere all’attribuzione del punteggio per i titoli di servizio.

  • art. 6, lett. b), dell’avviso di selezione

    Il servizio residuo valutabile è stato remunerato con 0,20 punti per mese, per complessivi 7,2 punti.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive pubbliche, la Commissione può valutare esclusivamente i titoli espressamente indicati dal candidato nella domanda secondo le prescrizioni della lex specialis; titoli non dichiarati, non allegati o non autocertificati non possono essere considerati d’ufficio.
  • Quando il bando stabilisce che l’anzianità necessaria per l’accesso non è valutabile, il periodo utilizzato per integrare il requisito deve essere detratto dal servizio complessivo prima dell’attribuzione del punteggio per i titoli di servizio.
  • Nelle controversie sulla graduatoria di una procedura concorsuale o selettiva, il ricorrente deve superare la prova di resistenza, dimostrando che l’accoglimento delle censure gli consentirebbe di conseguire una posizione utile; in mancanza di tale risultato concreto, difetta l’interesse attuale all’impugnazione.
  • L’errore materiale nella sommatoria dei punteggi non determina l’annullamento della graduatoria quando la correzione, pur modificando il punteggio o la posizione del candidato, non gli consente comunque di raggiungere una posizione utile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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