Sentenza n. 4806/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 755/2025 pubblicata in data 06 agosto 2025 dal Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, all'esito del procedimento portante RG n. 1613/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 755/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 agosto 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024 e condannato il Ministero a renderla disponibile, o a fornire un beneficio equipollente. Nonostante la notifica del titolo al Ministero il 19 agosto 2025, l’Amministrazione non aveva adempiuto; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notifica il 19 agosto 2025, il decorso del termine di 120 giorni e la rituale notifica del ricorso per ottemperanza il 23 luglio 2026. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, rendendo disponibile la carta docente. Per l’eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con 60 giorni per provvedere dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Nessun compenso è previsto per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il persistente inadempimento di un giudicato, ordina all’Amministrazione di attuarlo integralmente entro un termine assegnato e può predisporre misure sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Risulta infatti dagli atti di causa che: - la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 19.8.2025; - è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, verificato nel caso concreto, consente di procedere alla tutela esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può eseguire il giudicato utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un’Amministrazione di attribuire un beneficio non viene eseguita, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e fissare un termine per l’integrale adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al persistente inadempimento dell’Amministrazione e assegnandogli un termine decorrente dalla richiesta della parte interessata.
- Qualora l’Amministrazione debitrice sia priva di fondi capienti, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento e al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
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