Cassazione Civile, Ordinanza n. 00815/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva notificato una cartella di pagamento riferita a un debito d’imposta per l’anno 2005. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che il debito fosse stato estinto tramite rateizzazione e che, comunque, dovesse trovare tutela l’affidamento ingenerato dall’ufficio. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo inapplicabile la disciplina della rateizzazione introdotta dall’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, come modificato dalla L. n. 244/2007, perché riferita alle imposte dall’annualità 2006 in poi. La CTR aveva invece accolto l’appello del contribuente, valorizzando il principio di affidamento di cui all’art. 10 della L. n. 212/2000. L’Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997 e dell’art. 1, comma 147, della L. n. 244/2007, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che la CTR avesse applicato la tutela dell’affidamento nonostante l’evidente inapplicabilità della rateizzazione al debito 2005; il contribuente resisteva con controricorso e deduceva anche l’inammissibilità del ricorso per non avere l’Agenzia evocato espressamente l’art. 10 L. n. 212/2000.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha escluso l’inammissibilità eccepita dal controricorrente, osservando che il motivo sviluppava comunque argomentazioni specifiche sulla non rilevanza dell’affidamento tutelato. Nel merito ha affermato che la rateizzazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 era applicabile solo alle annualità d’imposta dal 2006, mentre la controversia riguardava il 2005; pertanto mancavano i presupposti per invocare l’affidamento ex art. 10 L. n. 212/2000, che richiede una condotta amministrativa apparente e coerente favorevole al contribuente, l’assenza di violazione del dovere di correttezza da parte del contribuente e circostanze specifiche idonee a dimostrare tali presupposti. In presenza di una chiara indicazione sul sito dell’Agenzia circa il limite temporale della rateizzazione, la CTR aveva erroneamente dato prevalenza all’affidamento e disapplicato la disciplina di riferimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; il giudizio si è chiuso con condanna del controricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Agenzia, compensazione delle spese dei gradi di merito e nulla sulle spese nei confronti dell’agente della riscossione rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997
Consente la rateizzazione solo per le annualità d’imposta dal 2006 in avanti; non è applicabile al debito relativo all’anno 2005.
art. 1, comma 147, L. n. 244/2007
Norma richiamata quale fonte della disciplina sulla rateizzazione, applicabile nei limiti temporali indicati dalla Corte.
art. 10 L. n. 212/2000
La tutela dell’affidamento del contribuente presuppone un’attività amministrativa apparente e coerente favorevole al contribuente, l’assenza di violazione del dovere di correttezza da parte sua e circostanze specifiche che dimostrino tali presupposti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria del controricorrente in prossimità dell’udienza camerale.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta che consente la rateizzazione di un debito tributario non può essere applicata a periodi d’imposta anteriori alla sua efficacia, se la legge ne delimita espressamente l’ambito temporale.
- La tutela dell’affidamento del contribuente ex art. 10 L. n. 212/2000 richiede presupposti stringenti: comportamento amministrativo oggettivamente idoneo a ingenerare affidamento, coerenza dell’azione dell’amministrazione, assenza di violazioni del dovere di correttezza da parte del contribuente e allegazione di circostanze specifiche.
- Non basta la mera consultazione di un sito istituzionale o la generazione di un calcolo informatico per fondare l’affidamento se lo stesso sistema informa chiaramente del limite applicativo della procedura.
- In cassazione, la censura non è inammissibile se il motivo, pur non menzionando in modo formale tutte le norme asseritamente violate, sviluppa comunque una critica specifica e intellegibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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