Ordinanza del 02/07/2018 n. 17215 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Impugnazioni - Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002 - Inapplicabilità al Processo tributario - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa a un avviso di accertamento IRPEF 2008. I motivi erano generici e non indicavano le parti della sentenza o dell’avviso di accertamento censurate; in particolare, mancava la trascrizione dei passaggi dell’atto tributario ritenuti erroneamente interpretati o omessi, in violazione del principio di autosufficienza previsto dall’art. 366 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di Euro 5.000 per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Inammissibilità del ricorso per cassazione tributario per difetto di autosufficienza; contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Inammissibilità del ricorso tributario per difetto di autosufficienza
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto da M.M. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva rigettato l’appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. La controversia riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2008.
La decisione è stata adottata in camera di consiglio, con motivazione semplificata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Motivi del ricorso
Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi:
- con il primo motivo, il contribuente denunciava una presunta discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, prospettando l’inesistenza giuridica o la nullità radicale della pronuncia e la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.;
- con il secondo motivo, lamentava l’insufficienza e la grave contraddittorietà della motivazione;
- con il terzo motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse assolto il proprio onere probatorio.
L’Agenzia delle Entrate si era costituita con controricorso.
Valutazione del primo motivo
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché consisteva in un insieme disorganico di circostanze, senza l’indicazione del vizio specifico oggetto del ricorso per cassazione cui tali circostanze avrebbero dovuto riferirsi.
Secondo la Corte, tale formulazione rendeva impossibile individuare immediatamente il nesso eziologico tra la lacuna o l’incongruenza logica denunciata e il fatto ritenuto determinante. La Corte ha richiamato il principio espresso da Sez. 5, n. 28242 del 18 dicembre 2013.
È stato inoltre rilevato che il dispositivo della sentenza appariva coerente con gli argomenti sviluppati nella motivazione della pronuncia impugnata.
Valutazione del secondo motivo
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente non aveva indicato quale parte della sentenza impugnata sarebbe stata affetta dall’anomalia motivazionale denunciata.
La censura, pertanto, non consentiva di individuare concretamente il passaggio della decisione ritenuto insufficiente o contraddittorio.
Principio di autosufficienza e trascrizione dell’avviso di accertamento
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, previsto dall’art. 366 c.p.c.
Nel giudizio tributario, quando il ricorrente censura la sentenza della Commissione tributaria regionale per un vizio di motivazione riguardante il giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, il ricorso deve riportare testualmente i passaggi dell’avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi.
La trascrizione è necessaria perché la Corte di cassazione possa verificare la fondatezza della censura sulla base del solo contenuto del ricorso, senza dover ricercare autonomamente negli atti processuali o nell’avviso di accertamento gli elementi rilevanti. La Corte ha richiamato Sez. 5, n. 16147 del 28 giugno 2017 e Sez. 5, n. 9536 del 19 aprile 2013.
Nel caso concreto, anche qualora si fosse ritenuto che la doglianza riguardasse direttamente l’atto impositivo, il ricorso non conteneva comunque il necessario richiamo testuale ai passaggi dell’avviso di accertamento oggetto di censura.
Esito del giudizio
Per le ragioni indicate, la Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso, richiamando anche il principio enunciato da Sezioni Unite, n. 7155 del 21 marzo 2017.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Spese processuali e contributo unificato
Le spese del giudizio di cassazione sono state liquidate in Euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito.
La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
L’obbligo è stato disposto ai sensi:
- dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
- dell’art. 13, comma 1-bis, del medesimo decreto, quanto alla determinazione dell’importo;
- dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Data della decisione
La decisione è stata assunta a Roma il 6 giugno 2018 e depositata in cancelleria il 2 luglio 2018.
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