Ordinanza del 02/07/2018 n. 17301 - Corte di Cassazione
Irpef - Agevolazioni ed esenzioni - Rimborso d'imposta ex art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014 - Legittimazione esclusiva del datore di lavoro - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando che il rimborso previsto dall’art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014 può essere richiesto sia dal sostituto d’imposta che ha versato le ritenute sia dal lavoratore dipendente che le ha subite. L’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 ha espressamente incluso tra i beneficiari i titolari di redditi di lavoro dipendente ed equiparati. L’Agenzia è stata condannata al pagamento di Euro 1.200,00, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.
Rimborso IRPEF per il sisma siciliano del 1990: legittimazione sia del lavoratore dipendente sia del datore di lavoro sostituto d’imposta
Rimborso IRPEF per il sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990
La pronuncia riguarda il rimborso del 90% dell’IRPEF previsto in favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990. La Corte di cassazione esclude che la richiesta sia riservata esclusivamente al datore di lavoro sostituto d’imposta e riconosce la legittimazione autonoma del lavoratore dipendente che abbia subito le ritenute.
Origine della controversia
Il contribuente aveva presentato un’istanza di rimborso relativa all’IRPEF degli anni 1990, 1991 e 1992, versata in adesione alla disciplina del condono prevista dall’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002. L’istanza, presentata il 6 maggio 2008, era stata proposta contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento del rimborso e accertando la tempestività della domanda.
Tesi dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza deducendo violazioni di legge, tra cui quelle relative:
- all’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002;
- all’art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014;
- all’art. 81 c.p.c. e all’art. 2697 c.c.;
- agli artt. 11 e 14 delle preleggi;
- all’art. 3 della L. n. 212/2000;
- all’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997;
- all’art. 2033 c.c.
Secondo l’Amministrazione, il sostituto d’imposta, ossia il datore di lavoro, sarebbe stato l’unico soggetto obbligato a versare all’Erario le ritenute d’acconto e, conseguentemente, l’unico legittimato a domandarne il rimborso. Il lavoratore dipendente, in quanto sostituito, non avrebbe avuto legittimazione autonoma. L’Agenzia sosteneva inoltre che la normativa agevolativa riguardasse soltanto i soggetti che non avessero ancora corrisposto l’imposta.
Decisione della Corte di cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato l’orientamento già espresso in precedenti pronunce, secondo cui il rimborso previsto dall’art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014 può essere richiesto da entrambi i soggetti coinvolti nel rapporto di sostituzione d’imposta:
- dal soggetto che ha effettuato il versamento, cioè il sostituto d’imposta;
- dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, cioè il lavoratore dipendente sostituito.
La legittimazione del lavoratore dipendente deriva dal fatto che egli ha subito direttamente la ritenuta e sopportato il relativo onere economico, anche se il versamento materiale all’Erario è stato eseguito dal datore di lavoro.
Rilevanza del D.L. n. 91/2017
La Corte ha evidenziato che la legittimazione del sostituito è stata espressamente confermata dall’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017.
La disposizione ha incluso nel perimetro dei beneficiari dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014:
- i titolari di redditi di lavoro dipendente;
- i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente, in relazione alle ritenute subite.
La norma sopravvenuta prevede che il rimborso sia riconosciuto fino a concorrenza delle risorse stanziate e stabilisce una riduzione del 50% qualora l’ammontare complessivo delle richieste ecceda lo stanziamento disponibile. Secondo la Corte, tale limite non incide sull’esistenza o sul titolo del diritto alla ripetizione, ma riguarda esclusivamente la fase di esecuzione del rimborso. Esso costituisce quindi un elemento successivo rispetto alla controversia sulla legittimazione del contribuente.
Precedenti giurisprudenziali richiamati
La decisione si fonda su un orientamento consolidato della Corte di cassazione, richiamando, tra le altre, le seguenti pronunce:
- Cass. n. 14406/2016;
- Cass. n. 15252/2016;
- Cass. n. 18905/2016;
- Cass. n. 17472/2017;
- Cass. n. 23142/2017;
- Cass. n. 23339/2017;
- Cass. n. 3054/2018;
- Cass. n. 4254/2018.
Il principio affermato è che il rimborso può essere richiesto sia dal sostituto d’imposta sia dal sostituito, nella sua qualità di lavoratore dipendente che abbia subito le ritenute.
Esito e spese processuali
La Corte ha definitivamente rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha confermato la decisione favorevole al contribuente.
Per effetto del principio di soccombenza, l’Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.200,00, oltre:
- spese forfetarie nella misura del 15%;
- accessori di legge.
La decisione è stata assunta a Roma il 27 marzo 2018 e depositata in cancelleria il 2 luglio 2018.
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