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Ordinanza

Ordinanza del 02/07/2018 n. 17210 - Corte di Cassazione

Accertamento delle Imposte- Avviso di accertamento -Processo verbale di constatazione -Osservazioni del contribuente.- Mancata valutazione da parte dell'ufficio - Invalidità dell'atto impositivo -.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento di un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2005. Ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, l’ufficio deve almeno prendere visione e valutare le osservazioni presentate dal contribuente dopo il processo verbale di constatazione, anche senza doverne esplicitare l’esito nell’avviso. La mancata valutazione, espressamente ammessa dall’Amministrazione nel caso concreto, costituisce violazione di una specifica garanzia del contribuente e comporta la nullità dell’atto impositivo. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre spese forfettarie del 15%.

Nullità dell’avviso di accertamento per mancata valutazione delle osservazioni del contribuente al processo verbale di constatazione.

Nullità dell’avviso di accertamento per mancata valutazione delle osservazioni al PVC

La pronuncia riguarda la validità di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate senza la valutazione delle memorie presentate dal contribuente in relazione al processo verbale di constatazione. La Corte di cassazione ha confermato che tale omissione viola la garanzia procedimentale prevista dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e determina la nullità dell’atto impositivo.

Procedimento e oggetto della controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva accolto l’appello del contribuente S.T. e annullato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione proposta contro un avviso di accertamento relativo all’IRPEF per l’anno d’imposta 2005.

Il ricorso dell’Amministrazione era fondato su un unico motivo, con cui venivano dedotte la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente annullato l’avviso, senza considerare che l’omesso esame delle memorie al processo verbale di constatazione non avrebbe dovuto comportare l’invalidità dell’atto.

Obbligo dell’ufficio di valutare le osservazioni del contribuente

La Corte ha chiarito che l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 impone all’Amministrazione finanziaria di prendere in esame le osservazioni e le richieste formulate dal contribuente dopo la consegna del processo verbale di constatazione.

L’obbligo non richiede necessariamente che l’ufficio espliciti nell’avviso di accertamento le ragioni per cui ha accolto o disatteso ogni singola osservazione. È tuttavia indispensabile che le memorie siano effettivamente valutate. La valutazione costituisce infatti un preciso adempimento imposto dalla legge e una specifica garanzia partecipativa del contribuente.

Differenza tra difetto di motivazione e omessa valutazione

La Corte ha distinto due profili:

  • la mancata motivazione dell’avviso in ordine alle osservazioni presentate, quando esse siano state comunque valutate dall’ufficio;
  • la totale omissione dell’attività di esame e valutazione delle memorie, che integra la violazione dell’obbligo procedimentale previsto dalla legge.

Nel caso esaminato non si trattava, quindi, di verificare se l’avviso fosse adeguatamente motivato rispetto alle memorie. Dalla sentenza impugnata risultava che la stessa Amministrazione aveva espressamente ammesso, nell’avviso di accertamento, di non avere valutato le osservazioni presentate dal contribuente.

Conseguenze sulla validità dell’atto impositivo

La mancata valutazione delle osservazioni è stata qualificata come violazione di uno specifico diritto o di una specifica garanzia del contribuente. In materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la nullità dell’atto consegue, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, alle irregolarità espressamente sanzionate dalla legge oppure a quelle che ledono garanzie tali da impedire la produzione degli effetti dell’atto.

La Corte ha richiamato il principio già affermato dalla Sezione sesta civile, n. 8378 del 31 marzo 2017, secondo cui l’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente sussiste anche quando l’ufficio non sia tenuto a dare conto analiticamente di tale valutazione nella motivazione dell’avviso. La sua completa omissione comporta invece la nullità dell’atto impositivo.

Decisione della Corte di cassazione

Ritenendo corretta la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo e infondato l’unico motivo di ricorso, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

La decisione è stata adottata con motivazione semplificata, dopo la costituzione del contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. La pronuncia è stata deliberata a Roma il 6 giugno 2018 e depositata in cancelleria il 2 luglio 2018.

Spese del giudizio

A seguito del rigetto del ricorso, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente. Le spese sono state liquidate in 8.000 euro, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%.

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