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Ordinanza

Ordinanza del 02/07/2018 n. 17243 - Corte di Cassazione

Accertamento delle imposte - avviso di accertamento - Società - Cancellazione società - Situazioni soggettive passive - Successione dei soci - Conferimento - Limitazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione stabilisce che la cancellazione della società non estingue i debiti tributari, anche se gli avvisi di accertamento sono notificati successivamente e il debito non era definitivo al momento della liquidazione. I soci succedono nella posizione debitoria della società con piena responsabilità, senza limitazioni correlate all’importo ricevuto in sede di riparto o al conferimento effettuato. La sentenza della C.T.R. Emilia Romagna viene cassata con rinvio.

Responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società cancellata dal registro delle imprese

Responsabilità dei soci per i debiti tributari della società cancellata

La pronuncia riguarda la responsabilità dei soci di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese per imposte accertate dopo la cancellazione. La Corte di cassazione riconosce la piena operatività dell’art. 2495 c.c. e afferma che l’estinzione della società non comporta l’estinzione dei debiti tributari insoddisfatti.

Fatti rilevanti

La Argos S.r.l. era stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese il 24 aprile 2009. Successivamente, il 2 gennaio 2012, l’Agenzia delle entrate notificava ai soci avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2006, aventi a oggetto maggiori imposte IRES, IVA e IRAP dovute dalla società.

Uno dei soci impugnava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, che aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello e annullava gli avvisi di accertamento, ritenendo che l’azione di responsabilità nei confronti dei soci non fosse esperibile in assenza di un credito tributario certo e definitivo anteriormente alla chiusura della liquidazione e alla cancellazione della società.

Questione sottoposta alla Corte

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. n. 602/1973.

Secondo l’Ufficio, la C.T.R. aveva erroneamente subordinato la responsabilità dei soci:

  • alla definitività e all’esecutività dell’accertamento tributario prima della cancellazione della società;
  • all’esistenza di un’attribuzione patrimoniale ai soci risultante dal bilancio finale di liquidazione;
  • all’entità del conferimento o del riparto ricevuto dai soci.

Effetti della cancellazione della società

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, secondo cui la cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese non determina l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti.

L’opposta soluzione consentirebbe infatti al debitore di disporre unilateralmente del diritto dei creditori, determinando un ingiustificato sacrificio delle loro ragioni. La cancellazione produce invece un fenomeno successorio: i rapporti debitori non definiti e i debiti rimasti insoddisfatti si trasferiscono ai soci della società estinta.

La Corte richiama inoltre le sentenze n. 12953 del 23 maggio 2017 e n. 31040 del 28 dicembre 2017, oltre alle sentenze n. 9094 del 7 aprile 2017 e n. 15035 del 16 giugno 2017.

Responsabilità dei soci e riparto di liquidazione

La Corte esclude che i soci possano essere considerati successori dal lato passivo del rapporto d’imposta soltanto se e nei limiti in cui abbiano ricevuto somme o beni in base al bilancio finale di liquidazione.

Secondo il principio affermato nella pronuncia, i soci sono sempre individuati come successori nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti al termine della liquidazione. Tale successione opera indipendentemente dalla circostanza che i soci abbiano beneficiato di un riparto.

Ne consegue che il conferimento o l’attribuzione patrimoniale ricevuta dal socio non costituisce il fondamento né il limite della pretesa tributaria nei suoi confronti.

Accertamenti notificati dopo la cancellazione

Rientrano nella disciplina dell’art. 2495 c.c. anche i crediti oggetto di accertamento sopravvenuti rispetto alla data di cancellazione della società.

La responsabilità dei soci opera quindi anche quando, al momento della cancellazione o del riparto sulla base del bilancio finale di liquidazione:

  • l’accertamento tributario non era ancora definitivo;
  • il debito fiscale non era ancora esecutivo;
  • il credito erariale non era stato ancora compiutamente determinato;
  • non risulti un riparto patrimoniale in favore dei soci.

La responsabilità non subisce inoltre alcuna limitazione in ragione dell’entità del conferimento o del patrimonio ricevuto dai soci.

Esito del giudizio

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. Emilia Romagna e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 24 maggio 2018.

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