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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28237/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di merito con tre censure: 1) invalidita o incertezza dell'accertamento ematico a causa della dicitura "provette senza sigillo" e possibile alterazione della provetta, con conseguente vizio nella valutazione della prova; 2) mancata motivazione e errato rigetto della causa speciale di non punibilita prevista dall'art. 131-bis c.p., per presunta particolare tenuita del fatto (assenza di lesioni, comportamento successivo corretto, assenza di precedenti specifici); 3) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che non era dimostrato il ferimento delle persone offese e che l'imputato fu collaborativo e si sottopose al prelievo ematico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valido l'accertamento ematico atteso che il referto attestava il rispetto della catena di custodia e la mera dicitura "provette senza sigillo" non prova manipolazioni concrete. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che hanno preso a conforto anche le dichiarazioni testimoniali e le osservazioni degli operatori (occhi lucidi, alito vinoso) e la dinamica del sinistro (invasione di corsia e collisione con due auto). Ha confermato l'esclusione della causa di non punibilita di cui all'art. 131-bis, ritenendo incompatibile la valutazione di particolare tenuita con la gravita della condotta e le conseguenze (ferimento di cinque persone, tasso alcolemico molto elevato pari a 2,16 g/l). Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle generiche sulla base della discrezionalita del giudice e della motivazione che ha indicato gli elementi ostativi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186 codice della strada, comma 2, lett. c) e commi 2-bis e 2-sexies

    Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza; applicata per la condanna dell'imputato in ragione dell'esito del prelievo ematico (tasso 2,16 g/l) e delle aggravanti legate alle conseguenze dell'incidente.

  • art. 131-bis codice penale

    Disposizione sulla particolare tenuita del fatto e causa speciale di non punibilita. La Corte ha ritenuto che, alla luce della gravita della condotta e delle conseguenze (feriti), i presupposti per la sua applicazione non sussistono; la mancata espressa trattazione non era viziata poiche la motivazione implicita esclude la particolare tenuita.

  • art. 62-bis codice penale

    Disciplina della concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, nell'esercizio della discrezionalita, ha motivato sufficientemente gli elementi ostativi alla concessione.

  • art. 133 codice penale

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte riafferma che il giudice di merito non deve necessariamente esaminare ogni singolo parametro ma indicare i criteri principali usati per fissare la pena.

  • principio della catena di custodia e giurisprudenza sulla motivazione implicita

    La Corte ha dato valore probatorio al referto che attestava il rispetto della catena di custodia; ha inoltre richiamato la legittimita della motivazione implicita quando vi sia stretta consequenzialita logico-giuridica tra argomenti usati per giustificare diverse statuizioni.

Massime di principio

  • Un referto ematico che documenta il rispetto della catena di custodia ha pieno valore probatorio salvo che la difesa produca elementi concreti e specifici che dimostrino una manipolazione o alterazione del campione; la mera dicitura su provette non sigillate, isolata, non basta.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. puo essere implicitamente rigettata quando la motivazione del giudice dimostri la sussistenza di elementi tali da escludere la particolare tenuita del fatto, come l'elevata pericolosita della condotta e danni significativi alle persone.
  • Il giudice di merito esercita ampia discrezionalita nella concessione o diniego delle attenuanti generiche; non è necessario motivare punto per punto tutte le deduzioni difensive, ma indicare gli elementi di preponderante rilevanza che hanno inciso sulla decisione.
  • Sintomi osservati dagli operatori (occhi lucidi, alito vinoso) e dichiarazioni testimoniali possono costituire conferma rilevante del risultato tecnico degli esami quando non sussistano contestazioni probanti sulla loro attendibilita.
  • Per impugnare efficacemente un accertamento tecnico è necessario proporre fatti o prove che rendano plausibile e circostanziata l'ipotesi di alterazione; congetture o mere ipotesi non sono sufficienti in sede di legittimità.

Testo integrale

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