Cassazione Penale, Sentenza n. 28237/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di merito con tre censure: 1) invalidita o incertezza dell'accertamento ematico a causa della dicitura "provette senza sigillo" e possibile alterazione della provetta, con conseguente vizio nella valutazione della prova; 2) mancata motivazione e errato rigetto della causa speciale di non punibilita prevista dall'art. 131-bis c.p., per presunta particolare tenuita del fatto (assenza di lesioni, comportamento successivo corretto, assenza di precedenti specifici); 3) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che non era dimostrato il ferimento delle persone offese e che l'imputato fu collaborativo e si sottopose al prelievo ematico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valido l'accertamento ematico atteso che il referto attestava il rispetto della catena di custodia e la mera dicitura "provette senza sigillo" non prova manipolazioni concrete. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che hanno preso a conforto anche le dichiarazioni testimoniali e le osservazioni degli operatori (occhi lucidi, alito vinoso) e la dinamica del sinistro (invasione di corsia e collisione con due auto). Ha confermato l'esclusione della causa di non punibilita di cui all'art. 131-bis, ritenendo incompatibile la valutazione di particolare tenuita con la gravita della condotta e le conseguenze (ferimento di cinque persone, tasso alcolemico molto elevato pari a 2,16 g/l). Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle generiche sulla base della discrezionalita del giudice e della motivazione che ha indicato gli elementi ostativi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186 codice della strada, comma 2, lett. c) e commi 2-bis e 2-sexies
Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza; applicata per la condanna dell'imputato in ragione dell'esito del prelievo ematico (tasso 2,16 g/l) e delle aggravanti legate alle conseguenze dell'incidente.
art. 131-bis codice penale
Disposizione sulla particolare tenuita del fatto e causa speciale di non punibilita. La Corte ha ritenuto che, alla luce della gravita della condotta e delle conseguenze (feriti), i presupposti per la sua applicazione non sussistono; la mancata espressa trattazione non era viziata poiche la motivazione implicita esclude la particolare tenuita.
art. 62-bis codice penale
Disciplina della concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, nell'esercizio della discrezionalita, ha motivato sufficientemente gli elementi ostativi alla concessione.
art. 133 codice penale
Criteri per la determinazione della pena; la Corte riafferma che il giudice di merito non deve necessariamente esaminare ogni singolo parametro ma indicare i criteri principali usati per fissare la pena.
principio della catena di custodia e giurisprudenza sulla motivazione implicita
La Corte ha dato valore probatorio al referto che attestava il rispetto della catena di custodia; ha inoltre richiamato la legittimita della motivazione implicita quando vi sia stretta consequenzialita logico-giuridica tra argomenti usati per giustificare diverse statuizioni.
Massime di principio
- Un referto ematico che documenta il rispetto della catena di custodia ha pieno valore probatorio salvo che la difesa produca elementi concreti e specifici che dimostrino una manipolazione o alterazione del campione; la mera dicitura su provette non sigillate, isolata, non basta.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. puo essere implicitamente rigettata quando la motivazione del giudice dimostri la sussistenza di elementi tali da escludere la particolare tenuita del fatto, come l'elevata pericolosita della condotta e danni significativi alle persone.
- Il giudice di merito esercita ampia discrezionalita nella concessione o diniego delle attenuanti generiche; non è necessario motivare punto per punto tutte le deduzioni difensive, ma indicare gli elementi di preponderante rilevanza che hanno inciso sulla decisione.
- Sintomi osservati dagli operatori (occhi lucidi, alito vinoso) e dichiarazioni testimoniali possono costituire conferma rilevante del risultato tecnico degli esami quando non sussistano contestazioni probanti sulla loro attendibilita.
- Per impugnare efficacemente un accertamento tecnico è necessario proporre fatti o prove che rendano plausibile e circostanziata l'ipotesi di alterazione; congetture o mere ipotesi non sono sufficienti in sede di legittimità.
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