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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21050/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dalla procedura concorsuale di una società poi insolvente per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., di alcuni pagamenti effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza in favore di due società estere, per importi rilevanti. Il Tribunale respinse la domanda e la Corte d'appello confermò, ritenendo non provata la scientia decoctionis in capo alle società beneficiarie dei pagamenti. In cassazione la procedura ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 67, comma 2, l.fall., oltre a omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valutato il compendio indiziario e non avrebbe tratto dalle circostanze note la prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza: decreti ingiuntivi e precetti emessi nel periodo sospetto, notizie di stampa sulle difficoltà dell'impresa, proteste dei lavoratori e crisi del settore, perdite di bilancio, escussione di una fideiussione, carenza di liquidità e blocco della produzione. Le controparti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che la censura in realtà mirasse a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e degli indizi, non consentita in sede di legittimità, e che comunque la Corte territoriale avesse esaminato i fatti dedotti. Quanto alla dedotta violazione di legge, ha precisato che il motivo contestava in sostanza l'apprezzamento della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, non l'erronea interpretazione della norma astratta. Ha quindi ribadito che la valutazione degli indizi, la scelta delle fonti del convincimento e il giudizio sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni spettano al giudice di merito, salvo il controllo sulla coerenza logica della motivazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione anche dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    La norma viene richiamata come base dell'azione revocatoria fallimentare relativa ai pagamenti eseguiti nel periodo sospetto, presupponendo la prova della scientia decoctionis del beneficiario.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici, la cui valutazione, in concreto, appartiene al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per i requisiti di precisione, gravità e concordanza degli indizi idonei a fondare la prova presuntiva.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta solo perché il giudice abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; si configura solo se siano poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Viene richiamato per ribadire che la valutazione comparativa delle prove è attività consentita al giudice di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È evocato nel senso che la motivazione deve essere logica e adeguata, non dovendo esaminare analiticamente tutte le prove o le tesi delle parti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La preclusione per la doppia conforme non operava nel caso concreto perché l'appello era stato introdotto con citazione per la quale la notificazione era stata richiesta prima dell'11 settembre 2012.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta, non la valutazione della fattispecie concreta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non anche questioni, argomentazioni o una diversa lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece consentito trasformarla in una critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione complessiva della vicenda.
  • La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non può essere invocata per contestare la lettura del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito: la selezione degli indizi, la loro combinazione e il giudizio sulla loro gravità, precisione e concordanza sono apprezzamenti di fatto sindacabili in cassazione solo per illogicità della motivazione nei limiti consentiti.
  • Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea individuazione o interpretazione della norma astratta, non la critica alla sussunzione della fattispecie concreta, quando la doglianza si risolva in una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
  • In tema di prova presuntiva, il giudice di merito deve compiere una valutazione globale degli indizi secondo criteri di normalità e probabilità logica; non è necessario che tutti gli elementi convergano verso un unico esito, purché la motivazione renda conto del percorso inferenziale seguito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali; non è sufficiente lamentare che abbia dato maggior peso ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Nel controllo di legittimità sulla scientia decoctionis, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia motivato in modo congruo sull'insufficienza del quadro indiziario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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