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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per un’assenza protratta dal 29 marzo 2021 al 9 aprile 2021, ritenuta dalla datrice ingiustificata dopo la cessazione della CIGS. I giudici di merito hanno ritenuto che il lavoratore fosse stato informato, anche via email, della data di ripresa del servizio e che su di lui gravasse un dovere di diligenza nell’informarsi sulla ripresa lavorativa; hanno quindi applicato l’art. 53 del CCNL del settore laterizi e manufatti cementizi, che prevede il licenziamento per assenza ingiustificata oltre quattro giorni, qualificando la condotta come giusta causa di recesso. In cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi. I primi tre contestavano, sotto vari profili, la prova e l’efficacia della comunicazione di rientro in servizio, l’erronea applicazione delle norme su presunzioni, onere della prova, comunicazioni recettizie e valutazione delle prove, nonché la dedotta omissione di esame di fatti decisivi. Il quarto motivo censurava la valutazione di proporzionalità del licenziamento e la sussistenza della giusta causa, invocando anche la mancata considerazione di circostanze come l’assenza di precedenti disciplinari e di danno per l’azienda. Il quinto motivo denunciava l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta in primo grado, relativa a danni asseritamente subiti per precedenti provvedimenti datoriali di collocazione in CIGS e in ferie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi: i primi tre perché formulati in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee e chiedendo una rivalutazione del merito, con ulteriore inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme; il terzo anche perché la doglianza sull’art. 2697 c.c. era in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, mirava a una nuova valutazione dei fatti e della proporzionalità della sanzione, questione rimessa al giudice di merito. La Corte ha invece accolto il quinto motivo, rilevando l’omessa pronuncia della Corte d’appello sul motivo di gravame relativo all’autonoma domanda risarcitoria; ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3, 4 e 5; comma 4

    La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specifici e sussumibili in un vizio tipico; il n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme, salvo indicazione delle diverse rationes fattuali delle due decisioni di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Evocato dal ricorrente per contestare la prova della comunicazione di rientro, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché volte a una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è denunciabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato per sostenere la mancata o inefficace conoscenza della comunicazione di ripresa in servizio; la censura è stata trattata come contestazione fattuale non consentita in sede di legittimità.

  • art. 1334 c.c.

    Evocato in tema di comunicazioni recettizie, ma senza superare il limite della contestazione del merito probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi dovuti; non basta lamentare una valutazione non condivisa.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di disponibilità della prova; non quando valorizza alcune prove rispetto ad altre.

  • L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7

    Richiamato nei motivi relativi al licenziamento disciplinare e alle garanzie procedurali, ma le doglianze sono state respinte/inammissibili per difetto di specificità e per critica al merito.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 41

    Evocato nel primo motivo in relazione alla sorveglianza sanitaria, ma senza che la Corte ne facesse applicazione autonoma nella decisione.

  • art. 53 c.c.n.l. dipendenti da aziende produttrici di laterizi e manufatti cementizi

    La Corte d'appello lo ha applicato per ritenere che l’assenza ingiustificata oltre quattro giorni integri una condotta sanzionabile con il licenziamento.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato nel motivo sul licenziamento per sostenere l’assenza della giusta causa; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su un motivo di appello o su una domanda/eccezione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e comporta cassazione della sentenza sul punto non esaminato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per ribadire la preclusione al motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo violazioni di legge, vizi motivazionali e censure di merito senza distinguere chiaramente il singolo vizio denunciato e la sua riconducibilità a uno specifico parametro dell’art. 360 c.p.c.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice ha ripartito erroneamente l’onere della prova; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per rimettere in discussione il convincimento del giudice sulle prove, ma solo nei casi in cui siano state utilizzate prove non dedotte dalle parti o sia stato attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • Il giudizio di proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento appartiene al merito e non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo giudizio di fatto in sede di legittimità.
  • L’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina la cassazione con rinvio limitatamente al capo non esaminato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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