Sentenza n. 2328/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato le spese del primo grado in euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla quantificazione delle spese di lite, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, nonché della disciplina sui parametri forensi e sul decoro professionale, inclusi i D.M. n. 55 del 2014, n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, la l. n. 247 del 2012 e la l. n. 794 del 1942. Secondo l’appellante, la somma liquidata dal primo giudice era considerevolmente inferiore ai minimi tariffari e non rispettava il decoro della professione. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello. Il giudizio di primo grado aveva riguardato l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta elettronica per il docente, per gli anni scolastici richiesti, con accredito complessivo di euro 1.500,00.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alle spese. Ha ritenuto non corretta la liquidazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili secondo il D.M. n. 147 del 2022, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4. Il Collegio ha però escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente semplice e seriale. La serialità, pur non costituendo un’ipotesi autonoma di deroga al principio della soccombenza, può essere valorizzata per ridurre il compenso in quanto indice di un minore impegno difensivo, nel rispetto della proporzione tra prestazione professionale e compenso. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato eventualmente versato per entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza, cui il giudice deve attenersi nella regolazione delle spese processuali.
art. 92 c.p.c.
Disciplina i poteri del giudice nella compensazione e nella regolazione delle spese, nei limiti richiamati dalla decisione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante riferimento a precedenti conformi della stessa Sezione.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55 del 2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività professionale svolta.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147 del 2022
La riduzione dei valori parametrali non consente comunque di giungere a una liquidazione inferiore alle soglie applicabili secondo il decreto.
art. 2233 c.c.
È richiamato quale fondamento della tutela del decoro professionale nella determinazione del compenso.
art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015
Prevede il beneficio della carta elettronica per il docente, oggetto della sentenza posta in esecuzione.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice; una motivazione specifica è necessaria soprattutto quando il giudice si discosta dal principio della soccombenza.
- Il giudice non può liquidare somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale; la discrezionalità nella liquidazione deve essere esercitata nel rispetto dei parametri forensi e delle relative soglie minime applicabili.
- La serialità del contenzioso, pur non essendo un’autonoma ipotesi derogatoria al principio della soccombenza, può giustificare una riduzione del compenso parametrale quando evidenzi un minore impegno difensivo.
- La liquidazione delle spese deve mantenere una relazione proporzionata tra l’importanza e la complessità dell’opera professionale, da un lato, e il compenso riconosciuto, dall’altro.
- Nel giudizio d’appello avente ad oggetto esclusivamente la quantificazione delle spese del primo grado, il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese del secondo grado è costituito dal valore delle spese legali controverse.
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