Cassazione Penale, Sentenza n. 37090/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Trotta era stato ritenuto autore di una telefonata in cui si presentava come "avv.to Bernasconi" per ottenere da Graziella Zolla dati per il pagamento di un presunto debito; durante la conversazione furono forniti un codice IBAN poi risultato intestato a Trotta e, a seguito di perquisizione, fu sequestrata una carta di credito collegata a quell'IBAN. Veniva contestato il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e il tentativo di truffa (per la quale è intervenuta remissione di querela). In appello la condanna era stata confermata e si era contestata la recidiva specifica e reiterata. Con il ricorso in Cassazione si deducevano: (1) vizio di motivazione sull'identificazione dell'imputato, (2) che il reato doveva essere qualificato come tentato (art. 56), (3) che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 dovesse essere esclusa in quanto il reato-fine era estinto per remissione di querela, (4) vizio di motivazione nella contestazione della recidiva e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis, 99 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo giudice e la Corte d'appello avessero fornito motivazione congrua basata, tra l'altro, sull'IBAN intestato al ricorrente e sul sequestro della carta di credito collegata. Sul piano sostanziale la Corte ha affermato che il delitto di sostituzione di persona si configura anche se non si è concretamente conseguito il vantaggio perseguito (quindi non era necessaria l'effettiva esecuzione del bonifico per escludere il reato consumato). Ha inoltre chiarito che l'intervenuta remissione di querela per il reato-fine non esclude l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 quando la volontà dell'agente era diretta alla commissione del reato-fine e si sia servito del reato-mezzo. Infine la Corte ha condiviso la valutazione sulla recidiva specifica e sul diniego delle attenuanti generiche, rilevando la mancata autocritica e il percorso criminale dell'imputato come indici di maggiore pericolosità sociale. Per effetto dell'inammissibilità è stata anche disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
La sostituzione di persona si configura quando si induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione di un falso nome o qualità; non è necessario che sia conseguito il vantaggio economico per integrare il reato
art. 56 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tentatività; la Corte ha invece affermato che la fattispecie di sostituzione di persona può considerarsi realizzata anche in assenza di effettivo conseguimento del vantaggio, dunque non era corretta la qualificazione come mera tentata
art. 61 n. 2 cod. pen.
L'aggravante può applicarsi anche se il reato-fine si è estinto per remissione di querela o prescrizione, purché la volontà dell'agente fosse diretta alla commissione del reato-fine e si sia servito del reato-mezzo
art. 62-bis cod. pen.
Rilevata nella parte relativa alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato il diniego per mancanza di elementi di autocritica o resipiscenza e per il percorso criminale dell'imputato
art. 99, comma quarto, cod. pen.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Richiamato nel quadro delle valutazioni sulle attenuanti generiche e sulla personalità dell'agente; applicazione negativa a causa dell'assenza di elementi favorevoli
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente generici e comunque tendenti ad un'alternativa ricostruzione dei fatti senza confutare gli elementi decisivi
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti alla specificazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato valutato nei limiti ammessi e ritenuto generico rispetto ai fatti decisivi
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso, ivi compresa la condanna alle spese processuali e alle somme a favore della Cassa delle Ammende
Decreto-legge n. 137/2020 conv. L.176/2020 e D.L. 228/2021 art.16
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito dalla legge n. 176 del 2020 e art. 16 d.l. 228 del 2021
Richiamati nella parte processuale per la richiesta del Pubblico Ministero di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La sostituzione di persona (art. 494 c.p.) si considera integrata quando la vittima è indotta in errore sull'identità dell'agente; non è necessario che il vantaggio materiale sia effettivamente conseguito per ritenere il reato consumato
- Elementi indiziari coerenti e convergenti (es. IBAN intestato all'imputato e carta di credito sequestrata) possono essere decisivi per l'identificazione anche in assenza della scheda telefonica o della SIM
- La remissione di querela relativa al reato-fine non esclude automaticamente l'applicabilità di aggravanti quando sia dimostrabile la volontà dell'agente di commettere il reato-fine servendosi del reato-mezzo
- La contestazione della recidiva specifica e il riconoscimento o diniego delle attenuanti richiedono argomentazioni concrete: la mera affermazione generica non è sufficiente in Cassazione
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale confrontarsi in modo puntuale con gli elementi probatori e la motivazione dei giudici di merito; ricostruzioni alternative dei fatti senza specifici elementi nuovi sono inammissibili
- Per ottenere l'applicazione delle attenuanti generiche o la esclusione della recidiva è utile dimostrare elementi concreti di resipiscenza, autocritica o mutamento di vita successivi al fatto
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