Cassazione Penale, Ordinanza n. 28733/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, successivamente ribaditi con memoria. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova del dolo, lamentando l'assenza di specifici elementi indizianti della consapevolezza dell'inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione. Con il secondo ha dedotto ancora vizio di motivazione sul dolo, sostenendo che la Corte d'appello avesse trattato in modo disparitario una vicenda analoga in cui egli era stato assolto. La Corte ha ritenuto entrambe le censure non consentite in sede di legittimità perché sostanzialmente dirette a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e già disattese con argomentazioni adeguate dal giudice di merito, senza l'indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente motivato sulla sussistenza del dolo, evidenziando la consapevolezza dell'imputato dell'inesistenza dei crediti portati in compensazione, anche alla luce del fatto che tali crediti erano riferibili a due società con le quali non era stato stipulato alcun contratto di accollo; ha inoltre osservato che la vicenda posta a raffronto dall'imputato non era assimilabile, poiché nell'altro caso risultava invece accertata l'esistenza di un contratto di accollo tra la società dell'imputato e le società cedenti i crediti. L'inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, rispetto alla quale è stata ritenuta provata la consapevolezza dell'inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o in una lettura alternativa delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- La deduzione del vizio di motivazione è inammissibile quando non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate nella decisione impugnata.
- Nel reato di indebita compensazione, il dolo può essere desunto da elementi fattuali univoci che rendano ragione della consapevolezza dell'inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione.
- La disparità di trattamento rispetto ad altra decisione favorevole all'imputato non è decisiva se la vicenda posta a raffronto non è realmente assimilabile sotto il profilo fattuale e probatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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