Sentenza n. 829/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3793/2023 del 6 giugno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3793/2023, recante condanna al pagamento di differenze retributive e interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 9.284,812 per differenze retributive derivanti dalla ricostruzione integrale della carriera e dal conseguente inquadramento, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. Ha denunciato la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l'assegnazione all'amministrazione di un termine per provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di eseguire la sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, ovvero un funzionario professionalmente qualificato da lui delegato. Ha inoltre riconosciuto la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti in forza della sentenza o della legge. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore, e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato, pur dopo l'insediamento del commissario, entro il limite massimo del 10% dell'importo dovuto. Il limite è stato ritenuto necessario per mantenere la funzione compulsoria dell'astreinte ed evitare una sproporzionata locupletazione del privato. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di euro 1.500, oltre accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora, governandone misura e decorrenza secondo il criterio della non manifesta iniquità e in funzione dell'effettività della tutela.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora assolve una funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'esistenza di elementi ostativi, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine e predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché sia aggiuntiva rispetto agli interessi già dovuti e rispetti il criterio della non manifesta iniquità.
- La decorrenza dell'astreinte può essere fissata allo spirare del termine assegnato all'amministrazione per adempiere, calcolato dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, se anteriore.
- L'astreinte cessa con l'adempimento spontaneo del giudicato, anche tardivo e anche dopo l'insediamento del commissario ad acta, poiché l'amministrazione conserva il proprio potere di provvedere, concorrente con quello sostitutivo del commissario.
- La penalità di mora deve essere assoggettata a un limite massimo proporzionato, individuabile nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la funzione compulsoria si trasformi in una sproporzionata compensazione economica a favore del privato.
- La nomina del commissario ad acta e la fissazione dell'astreinte sono strumenti diretti a garantire l'effettività dell'esecuzione del giudicato e possono essere disposti unitamente all'ordine di adempiere rivolto all'amministrazione.
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