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Sentenza

Sentenza n. 6790/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della Sent. n 5463/2025 del 12.05.2025 – Rg 7006/2025 – Trib. Roma – Sez. Lavoro

Giustizia amministrativa202601525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 5463/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 5463/2025, deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto esperibile l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Ha qualificato il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una pronuncia civile del giudice del lavoro come processo di natura meramente esecutiva, limitato all'accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza possibilità di introdurre accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Considerato che il ricorrente aveva allegato l'inadempimento e che il Ministero non aveva fornito chiarimenti sull'esecuzione del titolo, ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di sostituirsi all'Amministrazione e di superare l'eventuale dissenso di altre Amministrazioni. Non ha applicato nell'immediato penalità di mora, ritenendo che esse possano essere richieste e eventualmente disposte in caso di perdurante inottemperanza dopo la scadenza dei termini assegnati. Ha condannato il Ministero alle spese processuali, liquidate in euro 600 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'Amministrazione l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario quando impongano alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
  • Quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha natura meramente esecutiva ed è limitato all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione del titolo, senza poter integrare il contenuto della sentenza o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • L'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del titolo giudiziale, a fronte della mancata fornitura di chiarimenti dell'Amministrazione debitrice sulla corretta esecuzione della pronuncia, può fondare l'accoglimento dell'azione di ottemperanza secondo la ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata necessariamente contestualmente all'ordine di esecuzione, potendo essere richiesta e valutata in un momento successivo qualora l'inottemperanza persista oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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