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Sentenza

Sentenza n. 4806/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore ricorrente in data 21.05.2024 - su istanza del richiedente CERULLO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DI GIACINTO DANIELA, relativo all’istanza PNA/L/Q/2024/109775, emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione – Prefettura di Napoli notificato a mezzo p.e.c. il 28.05.2025; nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.

Giustizia amministrativa202504013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, adottata a seguito del mancato perfezionamento del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato il 21 maggio 2024, deducendo di essere entrato regolarmente in Italia sulla base del nulla osta e del visto, di avere comunicato la propria presenza alla Prefettura e al datore di lavoro, di essersi presentato alla convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e di avere prodotto, dopo il preavviso di revoca, documentazione relativa all'alloggio e una promessa di assunzione da parte di un diverso datore. Ha dedotto la violazione dell'art. 21-quinquies, degli artt. 2, 6 e 10-bis della l. 241/1990, dell'art. 22 e delle altre disposizioni richiamate del T.U.I., della circolare ministeriale del 20 agosto 2007 e dei principi di legittimo affidamento, buona fede e buon andamento, nonché eccesso di potere e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che non avrebbe dovuto subire le conseguenze dell'inerzia del datore di lavoro originario, che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare l'affidamento derivante dall'ingresso regolare, valutare la promessa di assunzione di altro datore e consentire il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto legittima la revoca sulla base dell'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, che consente il rilascio del nulla osta anche prima dell'acquisizione completa delle informazioni ostative e prevede la revoca del nulla osta e del visto quando gli accertamenti successivi abbiano esito negativo. Nel caso concreto, il datore di lavoro originario non si è presentato, non ha prodotto la documentazione prescritta, il contratto di soggiorno non è stato perfezionato né trasmesso e il rapporto di lavoro non è mai stato instaurato. Secondo il TAR, non si trattava di una mera carenza documentale sanabile, ma dell'inesistenza originaria del rapporto di lavoro e del mancato possesso dei requisiti essenziali della procedura. È stata esclusa anche la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione, poiché l'art. 22, comma 11, T.U.I. presuppone il possesso di un permesso per lavoro subordinato e la perdita di un rapporto di lavoro già instaurato; non si applica alla mancata costituzione originaria del rapporto. La promessa di assunzione da parte di altro datore non è stata ritenuta sufficiente. La circolare ministeriale del 2007 non può derogare alla disciplina legislativa sopravvenuta del d.l. 73/2022 ed era riferita a un diverso quadro procedimentale. Il ritardo dell'amministrazione è stato ritenuto censurabile sul piano dell'efficienza, ma non decisivo ai fini dell'annullamento, non avendo il ricorrente dimostrato la sussistenza dei presupposti sostanziali al momento dell'adozione dell'atto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la complessità del quadro applicativo.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022

    consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso

    La disposizione consente il rilascio del nulla osta anche prima dell'acquisizione completa delle informazioni sugli elementi ostativi, ma impone la revoca del nulla osta e del visto quando gli accertamenti successivi evidenzino l'assenza dei requisiti o elementi ostativi rilevanti.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

    Il permesso per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro subordinato sia stato previamente costituito e che sia successivamente cessato; non si applica quando il rapporto non sia mai sorto.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto applicabile la specifica disciplina della revoca del nulla osta prevista dall'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022.

  • artt. 2, 6 e 10-bis l. 241/1990

    Le censure relative al ritardo, all'istruttoria e al preavviso di revoca non hanno condotto all'annullamento, poiché l'amministrazione ha accertato l'inesistenza originaria dei presupposti sostanziali e il ricorrente non ha dimostrato elementi idonei a superare tale valutazione.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata tra i parametri dedotti, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.

  • art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata tra i parametri dedotti, in relazione al contratto di soggiorno, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.

  • circolare Ministero dell'Interno 20 agosto 2007, prot. n. 0003836

    La circolare non può derogare alla disciplina legislativa primaria sopravvenuta e, comunque, è riferita a un quadro procedimentale anteriore alle innovazioni del d.l. 73/2022.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che ha richiesto il nulla osta, il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno e l'omessa produzione della documentazione essenziale integrano l'inesistenza originaria dei presupposti della procedura e legittimano la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone un rapporto di lavoro subordinato previamente instaurato e successivamente cessato; non può essere rilasciato quando il rapporto di lavoro non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione non dipende dalla volontà del lavoratore.
  • Una promessa di assunzione proveniente da un datore diverso da quello originario non sostituisce il rapporto di lavoro richiesto dalla procedura di ingresso e non impedisce, di per sé, la revoca del nulla osta originario.
  • Le circolari amministrative non possono derogare alla disciplina legislativa primaria sopravvenuta; una circolare emanata in un diverso quadro normativo non può prevalere sulla disciplina introdotta dall'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esame della pratica, pur censurabile sul piano dell'efficienza, non determina l'annullamento della revoca quando permanga l'inesistenza originaria dei presupposti sostanziali e l'interessato non dimostri elementi idonei a superare tale accertamento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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