Sentenza del 11/05/2018 n. 2048 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Validità probatoria della fotocopia - Sussiste se non disconosciuta - Disconoscimento - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio di una fotocopia o copia fotostatica prodotta nel processo tributario e i requisiti necessari per contestarne la conformità all'originale. La contestazione deve essere chiara, specifica e circostanziata, con indicazione del documento interessato e degli elementi che lo renderebbero difforme dall'originale. È inoltre affrontata la contestazione della firma apposta sulla relata di notifica, per la quale è necessaria la querela di falso.
La decisione
La copia fotostatica è considerata riconosciuta e mantiene validità probatoria se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico e non equivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione. Un disconoscimento generico o tardivo non è sufficiente. La contestazione della sottoscrizione presente sulla relata di notifica non può essere effettuata con un semplice disconoscimento, ma richiede la proposizione della querela di falso.
Norme richiamate
Regole processuali sul disconoscimento della copia fotostatica
La copia fotostatica si ha per riconosciuta ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero alla prima risposta successiva alla sua produzione.
Il disconoscimento deve essere tempestivo, puntuale e riferito a uno specifico documento, indicando concretamente le difformità rispetto all'originale.
Querela di falso
Il disconoscimento della firma apposta sulla relata di notifica richiede la querela di falso.
La contestazione dell'autenticità della firma contenuta nella relata di notifica incide sull'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della relata e deve essere proposta mediante querela di falso.
Massime di principio
- La contestazione di una copia documentale non può essere generica: occorre identificare il documento e descrivere le specifiche difformità dall'originale.
- Il disconoscimento deve essere effettuato tempestivamente, alla prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione del documento; in caso contrario, la copia può considerarsi riconosciuta.
- La semplice negazione dell'autenticità di una firma apposta su una relata di notifica non è sufficiente: per superare la sua efficacia probatoria è necessaria la querela di falso.
- In situazioni analoghe, è opportuno formulare immediatamente una contestazione dettagliata, distinguendo tra difformità della copia e contestazione dell'autenticità della sottoscrizione.
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