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Sentenza

Sentenza n. 2547/2026 - Catania, Sezione 2

per la condanna dell’Amministrazione alla restituzione, previa riduzione in pristino, dell’area occupata e al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione, con interessi e rivalutazione, ovvero, in subordine, all’acquisizione delle aree ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e alla corresponsione delle somme dovute.

Giustizia amministrativa202600658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: occupazione sine titulo di aree private protrattasi dopo la scadenza dell’occupazione legittima, senza decreto di esproprio, cessione volontaria o acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto che alcune porzioni del fondo, occupate dal 28 dicembre 2004 nell’ambito della procedura espropriativa per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Patti-San Piero Patti, erano state trasformate e utilizzate dall’amministrazione senza che fossero mai intervenuti un decreto di esproprio, un atto pubblico di cessione o un provvedimento di acquisizione sanante. L’atto di assenso all’occupazione e il verbale di componimento amichevole del 17 marzo 2006 prevedevano la successiva stipulazione dell’atto pubblico di trasferimento e non avevano quindi prodotto effetti traslativi; il pagamento dell’80% dell’importo concordato costituiva soltanto esecuzione parziale dell’accordo. Il ricorrente ha chiesto la restituzione dei beni previa riduzione in pristino, il risarcimento dei danni da occupazione illegittima con interessi e rivalutazione oppure, in subordine, l’acquisizione delle aree ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 con corresponsione delle somme dovute. In via preliminare è stata inoltre contestata la tardività della memoria dell’amministrazione. Il TAR ha escluso l’applicazione del rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a., poiché la controversia non riguardava l’impugnazione di provvedimenti della procedura espropriativa, ma la tutela del diritto di proprietà rispetto a un comportamento materiale e a un’occupazione sine titulo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva sulle domande di restituzione e risarcimento connesse a un comportamento riconducibile, almeno mediatamente, all’esercizio del potere pubblico. Ha precisato che le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo conseguente a un eventuale provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha escluso che l’accordo del 2006, non seguito dalla stipula dell’atto pubblico, o il pagamento parziale abbiano trasferito la proprietà. Scaduto il periodo di occupazione legittima, la detenzione è divenuta illecita e permanente; la realizzazione dell’opera pubblica non ha prodotto alcun acquisto della proprietà, non essendo più configurabile l’occupazione acquisitiva o l’accessione invertita. Non essendo individuabile una formale interversio possessionis, non è stata riconosciuta l’usucapione. L’amministrazione è stata quindi condannata, alternativamente, a restituire il bene previa riduzione in pristino e a risarcire il danno da occupazione illegittima, oppure ad acquisirlo mediante un valido titolo, in primo luogo tramite il procedimento discrezionale previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001. Il giudice non ha disposto direttamente l’acquisizione sanante, poiché la scelta richiede una valutazione discrezionale degli interessi pubblici e privati da parte dell’amministrazione. In caso di restituzione, il danno è stato parametrato agli interessi legali sul valore del bene al momento dell’inizio dell’occupazione illegittima, con rivalutazione anno per anno e interessi legali sulle somme rivalutate, detraendo le somme già corrisposte e attualizzate. L’amministrazione deve determinarsi entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza; l’eventuale atto di acquisizione deve essere notificato al proprietario, trascritto e comunicato alla Corte dei conti. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.075 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a.

    i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità

    Il rito abbreviato ha natura eccezionale e non si applica analogicamente alle controversie aventi a oggetto la tutela proprietaria e risarcitoria contro un’occupazione sine titulo, anziché l’impugnazione di provvedimenti della procedura espropriativa.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    I termini dimidiati del rito abbreviato non si applicano al giudizio avente a oggetto la restituzione e il risarcimento per occupazione sine titulo.

  • art. 133, comma 1, lettera g), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le domande di restituzione e risarcimento derivanti da un’occupazione di aree private riconducibile, almeno mediatamente, all’esercizio del potere pubblico.

  • art. 34, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il giudice può formulare una condanna atipica che lasci all’amministrazione la scelta tra restituzione del bene e acquisizione mediante un valido titolo, fissando anche il termine entro cui esercitare tale scelta.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Le possibilità conformative e di condanna consentono di definire le obbligazioni conseguenti all’occupazione illegittima senza imporre direttamente l’acquisizione sanante.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

    L’amministrazione può disporre, previa valutazione comparativa degli interessi e in presenza di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico nonché dell’assenza di ragionevoli alternative, l’acquisizione non retroattiva del bene al patrimonio indisponibile, corrispondendo al proprietario l’indennizzo previsto dalla norma.

  • art. 43 d.P.R. 327/2001

    Il superamento dell’occupazione acquisitiva rende inidonea la mera realizzazione dell’opera pubblica a trasferire la proprietà privata.

  • art. 2935 c.c.

    il giorno in cui il diritto può essere fatto valere

    Ai fini dell’eventuale usucapione, la prescrizione acquisitiva può decorrere, secondo il principio richiamato dall’Adunanza plenaria, dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del testo unico delle espropriazioni, ma occorre comunque una formale interversio possessionis.

Massime di principio

  • La controversia avente a oggetto la restituzione di un bene privato e il risarcimento del danno derivante dalla protrazione di un’occupazione sine titulo non è soggetta al rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a. quando non siano impugnati provvedimenti della procedura espropriativa, ma sia richiesta la tutela del diritto di proprietà contro un comportamento materiale dell’amministrazione.
  • Quando, scaduto il periodo di occupazione legittima, non siano intervenuti decreto di esproprio, cessione volontaria o acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, la protratta disponibilità del bene da parte dell’amministrazione costituisce illecito permanente e la realizzazione dell’opera pubblica non determina il trasferimento della proprietà.
  • In presenza di un’occupazione sine titulo, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di porre fine all’illecito, lasciandole la scelta tra restituzione del bene previa riduzione in pristino e acquisizione mediante un valido titolo, anche ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001; il giudice non può imporre direttamente l’acquisizione sanante, trattandosi di scelta discrezionale dell’amministrazione.
  • Il danno da occupazione illegittima è presunto fino a prova contraria, poiché deriva dalla perdita della disponibilità del bene e delle utilità connesse al diritto di proprietà. In caso di restituzione, il risarcimento può essere parametrato agli interessi legali sul valore del bene all’inizio dell’occupazione illegittima, con rivalutazione annuale e interessi sulle somme rivalutate.
  • Le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto a seguito dell’acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre resta devoluta al giudice amministrativo la domanda relativa alla cessazione dell’occupazione sine titulo e al risarcimento del danno da comportamento illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiurisdizione e ripartoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potere

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