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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16347/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di PAPALIA Renato per grave indiziato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina (art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e reati-fine connessi). La difesa censurava: omissione di trasmissione di atti a sostegno della misura; illegittimità o incompatibilità dell'acquisizione e della decriptazione della messaggistica criptata SKY‑ECC trasmessa dall'autorità giudiziaria francese; inapplicabilità del protocollo di cui all'art. 234‑bis c.p.p.; violazione della Convenzione di Budapest; mancanza di possibilità per la difesa di verificare l'algoritmo/chain of custody; e carenza della gravità indiziaria e errata identificazione dell'indagato col nickname "gladiatore".

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: la documentazione era nel fascicolo (informativa conclusiva e richiesta di misura) e disponibile alla difesa; le chat trasmesse dal Tribunale di Parigi costituivano "dati informatici" già acquisiti (dati "freddi") e non intercettazioni in tempo reale, per cui non operano le regole tipiche delle captazioni dinamiche; l'ordine europeo di indagine (OEI) e la cooperazione UE legittimano la trasmissione di prove acquisite da altra autorità giudiziaria, sussiste una presunzione di legittimità salvo prova di violazione di norme inderogabili o principi fondamentali; l'art. 234‑bis c.p.p. è applicabile ai dati informatici esteri acquisiti da un'autorità straniera che poteva legittimamente disporne; la decriptazione non è considerata alterativa del contenuto e non sussiste prova concreta di manipolazione dell'algoritmo; infine, la valutazione della gravità indiziaria e dell'identificazione tramite nickname rientra nel sindacato di merito, non sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina l'ordinanza di custodia cautelare; la conferma dell'ordinanza è stata valutata alla luce delle prove riportate nel fascicolo.

  • art. 234‑bis c.p.p.

    Riconosciuto applicabile ai dati informatici conservati all'estero acquisiti da autorità straniera legittimamente titolare; il consenso richiesto si identifica con la disponibilità da parte di chi poteva legittimamente disporne (es. autorità giudiziaria che ha acquisito i dati).

  • direttiva 2014/41/UE (OEI)

    Il principio di esecuzione e di riconoscimento reciproco degli ordini europei di indagine prevale, con presunzione di legittimità delle acquisizioni fatte dallo Stato membro emittente salvo prova di incompatibilità con norme inderogabili o principi fondamentali.

  • d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (art. 45)

    Norme di attuazione dell'OEI; qui il PM ha richiesto trasmissione di documentazione inerente alle telecomunicazioni già acquisita in Francia, ai sensi dell'art. 45.

  • artt. 266 e ss. c.p.p.

    Regole sulle intercettazioni in tempo reale; la Corte ha escluso la loro applicazione perché i messaggi erano dati memorizzati (dati "freddi"), non flussi in atto.

  • Convenzione di Budapest (L. 48/2008, art. 8)

    Richiamata dalla difesa in relazione alle modalità di acquisizione informatica; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo in assenza di prova di violazione di principi fondamentali.

  • art. 706‑102‑1 Code de procédure pénale (Francia)

    Norma francese richiamata nell'ordinanza francese di acquisizione dei dati: attesta che i dati erano acquisiti dal Tribunale di Parigi in forza di normativa francese e potevano essere trasmessi.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e artt. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali sul traffico di stupefacenti e partecipazione ad associazione per delinquere nel settore degli stupefacenti, che costituiscono i reati contestati al ricorrente.

Massime di principio

  • La documentazione trasmessa da autorità giudiziarie di altri Stati membri nell'ambito di cooperazione (OEI) gode di una presunzione di legittimità; chi lamenta incompatibilità con l'ordinamento italiano deve provare la violazione di norme inderogabili o di principi fondamentali.
  • I messaggi acquisiti dallo storage di un server ("dati freddi") sono qualificabili come dati informatici e non come intercettazioni in tempo reale: pertanto non si applicano automaticamente le regole previste per le captazioni dinamiche (artt. 266 e ss. c.p.p.).
  • L'art. 234‑bis c.p.p. può essere invocato per l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero quando chi trasmette i dati (es. autorità giudiziaria estera) poteva legittimamente disporne; il requisito del "consenso" va interpretato in termini di disponibilità da parte del titolare legittimo.
  • La decriptazione di messaggistica cifrata, se effettuata correttamente, non altera il contenuto: l'alterazione o manipolazione del testo deve essere dimostrata con elementi concreti per incidere sulla utilizzabilità probatoria.
  • Il giudice italiano non è tenuto a riesaminare ex novo la legalità delle modalità investigative eseguite all'estero; il controllo è consentito solo se si dimostra la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento italiano o dell'Unione.
  • La valutazione dell'adeguatezza e della pregnanza delle prove (es. individuazione tramite nickname) è questione di fatto riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità.

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