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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5594/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lambresa impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Bari che, applicando la disciplina della continuazione in executivis (art. 671 c.p.p.), aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivo aggravando la pena per il reato indicato al capo B rispetto a quanto già fissato dal giudice della cognizione. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 81, comma secondo, c.p. e 671, comma 2, c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non poteva aumentare in pejus la parte di aumento già determinata in sede di cognizione e che l'operazione effettuata aveva illegittimamente aggravato la sua posizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di appello di Bari, nel rideterminare la pena per la continuazione, aveva quantificato per il capo B un aumento di pena (di due anni) superiore a quello già fissato in sede di cognizione (dieci mesi e venti giorni, dopo le riduzioni per circostanze e per il rito speciale), violando il combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, c.p. e 671, comma 2, c.p.p. La Corte ha affermato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può modificare in pejus il trattamento sanzionatorio consolidato con la sentenza irrevocabile e deve controllare in executivis le singole frazioni sanzionatorie senza aumentarle. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Nel contesto della continuazione, detta norma consente l'aumento della pena per più reati ma, come interpretata dalla Cassazione, le maggiorazioni applicate dal giudice dell'esecuzione non possono superare quelle già determinate dal giudice della cognizione per le singole fattispecie definitive.

  • art. 671, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola la procedura di rideterminazione della pena in sede di esecuzione per i reati giudicati separatamente; la Cassazione ne interpreta l'applicazione in senso che vieta al giudice dell'esecuzione di aggravare il trattamento sanzionatorio definitivo deciso in sede di cognizione, consentendo al massimo rettifiche favorevoli al condannato.

  • Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione tra reati giudicati separatamente, non può fissare aumenti superiori a quelli stabiliti nelle sentenze irrevocabili; occorre il controllo in executivis sulle singole frazioni sanzionatorie.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la continuazione in executivis (art. 671 c.p.p.), non può aumentare in pejus le maggiorazioni già pronunciate dal giudice della cognizione; l'operazione di rideterminazione non può aggravare la posizione sanzionatoria consolidata con sentenza irrevocabile.
  • Occorre procedere al controllo in executivis sulle singole frazioni sanzionatorie fissate in sede di cognizione: le quote di aumento devono essere rispettate e non superate dal giudice dell'esecuzione.
  • Il principio di irrevocabilità del giudicato esclude che l'esecuzione modifichi il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al condannato; eventuali rettifiche sono ammissibili solo in senso favorevole.
  • La natura sussidiaria del giudizio di esecuzione comporta che l'accertamento sia sommario e subordinato alla ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione deve dunque attenersi ai limiti impostigli dalla sentenza definitiva.
  • In caso di aggravamento illegittimo da parte del giudice dell'esecuzione, il rimedio è l'impugnazione in Cassazione che può portare all'annullamento dell'ordinanza e al rinvio per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

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