Sentenza del 14/03/2019 n. 1584 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Esecuzione delle sentenze - Sentenza di annullamento parziale dell'atto impositivo - Condanna dell'Ufficio ad emettere un nuovo atto impositivo di ammontare ridotto - Avviso di pagamento non preceduto dal nuovo atto - illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di pagamento è stato ritenuto illegittimo e quindi annullabile, poiché l'Agente della Riscossione non poteva procedere alla riscossione sulla base del precedente atto impositivo, ormai superato dalla sentenza di annullamento parziale. L'Ufficio avrebbe dovuto emanare e notificare un nuovo atto di liquidazione conforme alla pronuncia, seguito, ove necessario, dagli ordinari atti della riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di pagamento perché emesso senza che l'Ufficio avesse previamente eseguito una sentenza tributaria che aveva annullato parzialmente l'atto impositivo e imposto l'emanazione di un nuovo atto di liquidazione, con importo ridotto e conforme ai principi stabiliti nella decisione. In assenza del nuovo atto impositivo e di una cartella di pagamento legittimamente formata sulla base di esso, la riscossione risultava priva di un valido titolo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
La norma disciplina l'accertamento e la liquidazione delle imposte sui redditi; nel caso esaminato, il nuovo atto impositivo avrebbe dovuto rispettare la rideterminazione derivante dalla sentenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La riscossione mediante cartella o avviso presuppone l'esistenza di un valido titolo impositivo e il rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge.
Massime di principio
- Quando una sentenza tributaria annulla parzialmente un atto impositivo e impone una nuova liquidazione, l'Amministrazione deve emanare e notificare un nuovo atto conforme alla decisione prima di procedere alla riscossione.
- L'Agente della Riscossione non può fondare un avviso di pagamento su un atto impositivo precedente se questo è stato modificato o superato dalla sentenza.
- La riscossione eseguita senza un valido atto impositivo presupposto e senza i conseguenti atti notificati secondo legge è illegittima.
- Il contribuente può contestare l'avviso di pagamento facendo valere l'inosservanza della sentenza, l'assenza del nuovo atto di liquidazione e la mancanza di una valida cartella o titolo esecutivo.
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