Ordinanza n. 1550/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale di assunzione nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, comunicato con p.e.c. 01.12.2025, Registro Decreti R.0004427, dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile; del verbale 18.11.2025, n. 210 - richiamato dal sopracitato provvedimento di esclusione - in cui il Ministero dell’Interno ha applicato l’art. 1, comma 1, lettera b), del d.m. 4.11.2019 n. 166, rubricato Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative; - del decreto 29.10.2024, n. 362, laddove all’art. 8 prevede che i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l’ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso, anziché fare riferimento all’art. 2, commi 1 e 2, del predetto d.m. 4.11.2019, n. 166, rubricato Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali; in ogni caso di ogni atto connesso, conseguente, presupposto esecutivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per alterazione dei parametri di composizione corporea, nonché clausole del bando che richiedevano i requisiti fisici, psichici e attitudinali previsti per il personale operativo
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura concorsuale, disposta per il riscontro di una massa grassa pari al 32,2%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166. Ha contestato sia l'accuratezza degli accertamenti eseguiti dall'amministrazione, sia la legittimità della lex specialis nella parte in cui sottoponeva i candidati al ruolo degli operatori, destinati prevalentemente a funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, agli stessi requisiti fisici e attitudinali previsti per il personale operativo dei Vigili del fuoco. Secondo il ricorrente, il bando avrebbe dovuto richiamare l'art. 2 del d.m. n. 166/2019, relativo ai requisiti del personale dei ruoli tecnico-professionali, anziché l'art. 1, applicabile al personale operativo. È stata inoltre proposta domanda cautelare e il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria finale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo prima facie fondate le censure rivolte alle clausole del bando. Il ruolo degli operatori è caratterizzato prevalentemente da funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, mentre l'impiego nelle operazioni di soccorso è solo sporadico ed eventuale, in caso di calamità o emergenze. Pertanto, appare ingiustificato applicare a tali candidati i requisiti fisici e attitudinali previsti dall'art. 1 del d.m. n. 166/2019 per il personale operativo, in luogo dei requisiti specifici stabiliti dall'art. 2 per i ruoli tecnico-professionali. Sono stati sospesi sia il provvedimento di esclusione sia il bando, limitatamente alle clausole contestate, ed è stata ordinata l'ammissione del ricorrente alle successive fasi della procedura, incluso il tirocinio. L'efficacia della misura è stata subordinata all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati, autorizzata mediante notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero dell'Interno. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta per consentire il prosieguo della procedura concorsuale.
artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
Utilizzati, in combinato disposto, quale base per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione ai fini della notifica per pubblici proclami.
art. 68 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Rileva per individuare l'impiego del personale del ruolo operatori nelle operazioni di soccorso come sporadico ed eventuale, in caso di calamità pubbliche o emergenze.
art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Individua le funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale proprie del ruolo operatori.
art. 1 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Prevede i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative; il TAR ha ritenuto prima facie non corretta la sua applicazione ai candidati al ruolo operatori.
art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Stabilisce requisiti diversi per il personale dei ruoli tecnico-professionali e costituisce, secondo la valutazione cautelare, la disciplina da riferire ai candidati al ruolo operatori.
art. 10 del bando di concorso
Richiamato per includere il tirocinio tra le successive fasi della procedura alle quali il ricorrente deve essere ammesso.
Massime di principio
- Nella valutazione dei requisiti di accesso a una procedura concorsuale, l'amministrazione deve applicare la disciplina coerente con le mansioni e con il ruolo concretamente messi a concorso, senza estendere a personale destinato prevalentemente a funzioni tecnico-professionali requisiti fisici e attitudinali propri di personale operativo.
- È prima facie illegittima una clausola del bando che imponga a candidati destinati a funzioni basiche e di supporto tecnico-professionale requisiti più restrittivi previsti per un diverso ruolo, quando l'impiego nelle attività operative cui tali requisiti sono funzionali è soltanto sporadico ed eventuale.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere contestualmente l'esclusione del candidato e le clausole del bando da cui essa deriva, disponendo l'ammissione con riserva alle successive fasi della procedura, incluso il tirocinio, quando le censure sulla coerenza dei requisiti rispetto alle mansioni risultano prima facie fondate.
- Quando il numero dei potenziali controinteressati rende difficoltosa la notificazione individuale, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, con fissazione di termini per la pubblicazione e per il deposito dell'attestazione di avvenuto adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →