Sentenza del 17/03/2017 n. 1173 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Carburante per autotrazione - Pluralità delle medesime violazioni - Cumulo materiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che a ogni singola importazione eccedente la capacità del serbatoio normale deve corrispondere una specifica violazione e la relativa sanzione. Non è applicabile il cumulo delle sanzioni previsto dall'art. 12 del d.lgs. 472/1997, trattandosi di violazioni istantanee e autonome.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'importazione di carburante per autotrazione in quantità superiore a quella consentita dal serbatoio normale del veicolo e il criterio di applicazione delle sanzioni tributarie. È stato sostenuto che i tributi doganali abbiano natura istantanea, poiché il presupposto dell'obbligazione si verifica e si esaurisce con ciascuna singola importazione. Pertanto, ogni ingresso di carburante eccedente il limite costituisce una distinta violazione, senza applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del d.lgs. 472/1997.
Norme richiamate
Art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Regola sul concorso formale e materiale e sulla continuazione delle violazioni tributarie.
La norma non è applicabile per cumulare le sanzioni relative alle singole importazioni di carburante, perché ciascuna importazione integra una violazione autonoma e istantanea.
Massime di principio
- Quando il presupposto di un tributo doganale si realizza e si esaurisce con un singolo atto di importazione, ogni operazione può costituire una violazione distinta.
- La ripetizione nel tempo di condotte analoghe non comporta automaticamente l'applicazione del cumulo giuridico: occorre verificare se le violazioni siano autonome oppure riconducibili a una condotta unitaria secondo la disciplina applicabile.
- Per le eccedenze di carburante rispetto alla capacità del serbatoio normale, ogni singolo attraversamento o importazione può generare una propria obbligazione tributaria e una sanzione separata.
- La natura istantanea della violazione può escludere l'applicazione della continuazione o del cumulo, anche quando le condotte siano simili e ravvicinate.
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