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Sentenza

Sentenza n. 747/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento -del provvedimento n. 34 del 15.07.2022, prot. n. 6283, notificato in data 16/07/2022, avente ad oggetto la demolizione delle opere ivi descritte;

Giustizia amministrativa202300337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di terrazzamenti, opere di contenimento, rampe di scale, solaio inclinato e bagno realizzati presso un'area privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione sostenendo che i quattro terrazzamenti in pietrame a secco, il terrazzamento sostenuto da pali in legno, le due rampe di scale e la sostituzione del solaio rimosso con un solaio inclinato in legno non costituissero opere abusive. In particolare, hanno dedotto che gli interventi rientrassero nell'attività edilizia libera prevista dall'art. 6 del d.P.R. 380/2001 e dal relativo Glossario, qualificandoli come modesti terrazzamenti, opere di collegamento e interventi di irrilevanza edilizia. Hanno inoltre sostenuto, sotto il profilo paesaggistico, che le opere fossero esenti da autorizzazione ai sensi della voce A.19 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017, in quanto muretti a secco realizzati con materiali e tecniche tradizionali, e hanno richiamato una finalità agricola e di prevenzione del rischio idrogeologico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la consistenza complessiva dei terrazzamenti, dei muri di contenimento e delle nuove superfici calpestabili fosse incompatibile con il regime dell'edilizia libera, trattandosi di opere idonee a modificare in modo stabile e permanente la morfologia del terreno e l'assetto urbanistico dei luoghi. I movimenti di terra sono sottratti all'obbligo di titolo solo quando siano strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola o alle pratiche agro-silvo-pastorali, circostanza non dimostrata. Al di fuori di tale ipotesi, opere di spianamento, livellamento, terrazzamento e realizzazione di terrapieni che modifichino la conformazione dell'area integrano una trasformazione urbanistica qualificabile come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire; la presenza del vincolo rafforza inoltre la necessità dei distinti titoli urbanistico, paesaggistico e ambientale. Il richiamo alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla finalità agricola è stato ritenuto irrilevante o comunque non provato. Quanto all'esenzione paesaggistica invocata, il giudice ha applicato la regola secondo cui chi deduce una causa di esenzione dal regime vincolistico deve dimostrarne la sussistenza, onere rimasto inadempiuto. Le scale, essendo funzionali e accessorie ai terrazzamenti, sono state valutate unitariamente con essi e non come opere autonome e minori. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    movimenti di terra "strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro - silvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari"

    L'esenzione dal titolo abilitativo per i movimenti di terra opera soltanto quando sia provata la stretta pertinenza all'attività agricola o alle pratiche agro-silvo-pastorali.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    I movimenti di terra e i terrazzamenti rilevanti, modificando stabilmente la conformazione dell'area, sono qualificabili come interventi di nuova costruzione.

  • art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi qualificabili come nuova costruzione, compresi i rilevanti lavori di movimento terra che alterano permanentemente l'assetto del territorio, sono subordinati al previo permesso di costruire.

  • Allegato A, punto A.19, d.P.R. 31/2017

    realizzazione di muretti a secco (…) eseguiti con materiali e tecniche tradizionali

    L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica non può essere utilmente invocata senza dimostrare la concreta riconducibilità delle opere alla fattispecie esentata e la sussistenza della relativa finalità agricola.

Massime di principio

  • La realizzazione di terrazzamenti, muri di contenimento, terrapieni o nuove superfici calpestabili su un terreno in pendenza, quando abbia consistenza non modesta e comporti una modifica stabile della morfologia del suolo, integra una trasformazione urbanistica e non rientra nell'attività edilizia libera.
  • I movimenti di terra sono eseguibili senza titolo edilizio soltanto se strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola o alle pratiche agro-silvo-pastorali; la relativa pertinenza deve essere provata da chi la invoca.
  • I movimenti di terra rilevanti che modificano la conformazione dell'area costituiscono interventi di nuova costruzione e richiedono il permesso di costruire, oltre agli eventuali distinti titoli paesaggistici e ambientali imposti dal vincolo gravante sull'area.
  • Le opere accessorie e funzionali a terrazzamenti abusivi, come le rampe di scale che ne consentono il collegamento o l'accesso, devono essere valutate unitariamente con l'intervento principale e non possono essere sottratte al relativo regime giuridico qualificandole come opere minori autonome.
  • Chi invoca una causa di esenzione dal regime autorizzatorio paesaggistico ha l'onere di dimostrare la concreta sussistenza dei presupposti dell'esenzione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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