Ordinanza n. 1384/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 11149 del 29/01/2026 con cui il dirigente dell’Istituzione scolastica ha sostanzialmente negato l’ostensione degli atti, trasmettendo la documentazione richiesta integralmente oscurata e, quindi, del tutto inservibile; per ordinare all’Istituto scolastico il rilascio di copia della documentazione richiesta e per la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Istituto scolastico in caso di perdurante inerzia nel garantire l’accesso agli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego sostanziale di accesso mediante trasmissione di documentazione integralmente oscurata, relativa all’orario e al monte ore del personale docente della scuola primaria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’istituzione scolastica, in riscontro a un’istanza di accesso documentale, ha trasmesso un prospetto integralmente oscurato quanto alla distribuzione delle ore, alle ore di insegnamento, alle ore di programmazione settimanale e ai nominativi dei docenti. Ha chiesto l’annullamento del diniego sostanziale, l’ordine di rilascio di copie integrali e visibili della documentazione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha rilevato che i docenti della scuola primaria, i cui nominativi e dati organizzativi sono contenuti nei documenti richiesti, sono potenziali controinteressati per la tutela della riservatezza. Ha inoltre rilevato che l’amministrazione non risulta aver previamente comunicato loro l’istanza di accesso e che il ricorso non è stato notificato ad almeno uno di essi.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego né la fondatezza della domanda di accesso. Ha ritenuto che, in presenza di potenziali controinteressati, il contraddittorio debba essere integrato. Poiché l’omessa notificazione ai controinteressati non determina automaticamente l’inammissibilità quando l’amministrazione non li abbia previamente informati, il giudice ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso e l’ordinanza ai docenti della scuola primaria, individualmente oppure mediante pubblici proclami. La notificazione individuale deve essere perfezionata entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro cinque giorni. In alternativa, la notificazione per pubblici proclami dovrà essere effettuata, a richiesta della ricorrente, sui siti istituzionali dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Istituto comprensivo, secondo le prescrizioni indicate; anche in tal caso valgono il termine di venti giorni per l’adempimento e quello di cinque giorni per il deposito della prova, a pena di improcedibilità. L’amministrazione scolastica dovrà attestare l’avvenuta pubblicazione e mantenere online la documentazione fino alla sentenza definitiva di primo grado. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. Le domande di annullamento, accesso e nomina del commissario ad acta restano quindi impregiudicate.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi […] il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49 […]
Nel rito in materia di accesso, il ricorso deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato; quando vi siano controinteressati non previamente informati dall’amministrazione, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio invece di dichiarare automaticamente l’inammissibilità.
art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990
Per “controinteressati” si intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”
Sono controinteressati i soggetti individuati o facilmente individuabili in base al contenuto dei documenti, quando l’ostensione possa incidere sul loro diritto alla riservatezza.
art. 3, comma 1, d.P.R. 184/2006
Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi […]
L’amministrazione deve comunicare l’istanza ai soggetti controinteressati individuati, anche tenendo conto degli atti connessi, prima di procedere sull’accesso.
art. 49 c.p.a.
È richiamato quale disciplina applicabile all’integrazione del contraddittorio nel giudizio di accesso.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso, i soggetti i cui dati personali o elementi relativi alla riservatezza siano contenuti nei documenti richiesti sono controinteressati quando siano individuati o facilmente individuabili in base alla natura degli atti.
- L’omessa notificazione del ricorso a un controinteressato non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso se l’amministrazione non gli ha previamente comunicato l’istanza di accesso; in tale ipotesi il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.
- L’amministrazione destinataria di un’istanza di accesso deve comunicare la richiesta ai controinteressati individuati, anche considerando il contenuto degli atti connessi, prima di adottare la propria determinazione.
- Quando il numero dei controinteressati renda difficoltosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, prescrivendo contenuti, modalità e termini dell’avviso e subordinando la prosecuzione del giudizio al deposito della prova dell’adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →