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Sentenza

Sentenza n. 1312/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro n. 484/2024 (causa N. R.G. 150/2024) del 17/6/2024 e pubblicata in pari data notificata al resistente via PEC il 1/7/2024 avente ad oggetto il riconoscimento in favore della ricorrente della c.d. “Carta Docente” dell’importo di €. 500,00/annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Giustizia amministrativa202501584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 484/2024, relativa al riconoscimento della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 484/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta del docente, nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero a renderla disponibile nel rispetto dei vincoli di legge. La ricorrente chiedeva l'adozione delle misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di pura forma. Nelle more della decisione, la ricorrente comunicava che il dovuto era stato corrisposto e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l'Amministrazione aveva corrisposto alla ricorrente quanto dovuto in esecuzione della sentenza civile azionata. Il giudizio di ottemperanza non aveva quindi più un'utilità pratica residua. Il Ministero è stato tuttavia condannato al pagamento di euro 800,00, oltre IVA e CAP, a titolo di spese di giudizio, in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, poiché quest'ultima era stata ingiustamente onerata della proposizione del ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza; il giudizio è stato dichiarato cessato per avvenuta esecuzione, nelle more, dell'obbligo derivante dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente nelle more del processo l'obbligo sancito dal giudicato, viene meno l'utilità concreta della pronuncia e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L'avvenuta esecuzione del giudicato nelle more del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando il ricorrente sia stato costretto a proporre il giudizio di ottemperanza a causa della precedente inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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