Sentenza n. 2238/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento Fasc.6288/2023/6D/Area 1 Bis notificato in data 20 maggio 2024 con cui gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente adottato a seguito di un intervento dei Carabinieri per un litigio familiare e della pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha contestato la ricostruzione dell'episodio familiare, sostenendo di non avere avuto un diverbio con il fratello, e ha evidenziato che i rapporti familiari sarebbero successivamente tornati normali, anche mediante la convivenza per un fine settimana nel febbraio 2024. Ha inoltre sostenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato la sua personalità, la natura isolata e ormai superata dell'episodio e il successivo esito del procedimento penale, archiviato dal GIP dopo l'adozione del provvedimento prefettizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il potere prefettizio previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. abbia natura preventiva e ampiamente discrezionale e non richieda né l'accertamento di un abuso effettivo delle armi né una condanna o la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per un reato. È sufficiente che elementi oggettivi e soggettivi, valutati secondo una prognosi ragionevole, facciano dubitare dell'affidabilità del soggetto e della sua capacità di non abusare delle armi. L'intervento dei Carabinieri, le dichiarazioni del familiare che riferiva aggressioni e minacce e la situazione di grave conflittualità familiare costituivano elementi idonei a sostenere il giudizio prefettizio. Anche un singolo episodio può essere sufficiente quando sia sintomatico di una compromissione dell'affidabilità. L'archiviazione penale, intervenuta successivamente e comunque non implicante l'inesistenza dei fatti storici, non vincolava l'amministrazione, che poteva autonomamente valutarli. Il provvedimento è stato ritenuto congruamente motivato, non manifestamente illogico, irragionevole, sproporzionato o affetto da carenza istruttoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il testo richiama l'attribuzione al Prefetto di un potere ampiamente discrezionale volto a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico mediante misure preventive e non sanzionatorie.
Il divieto di detenzione di armi può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica dell'affidabilità del soggetto e del rischio di abuso, anche in assenza di un accertamento giudiziario di responsabilità penale, di un abuso effettivo o di fatti penalmente rilevanti, purché gli elementi considerati siano logicamente e ragionevolmente sintomatici del pericolo.
artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il testo li richiama quali disposizioni in materia di uso delle armi e di requisiti di affidabilità.
Il porto e l'uso delle armi presuppongono una condotta di vita improntata al rispetto delle norme penali, dell'ordine pubblico e delle regole di civile convivenza.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottato senza che sia accertato un abuso effettivo delle armi o una responsabilità penale del destinatario.
- Per ritenere insussistente l'affidabilità necessaria alla detenzione di armi è sufficiente una valutazione prognostica, sorretta dal criterio del più probabile che non, secondo cui circostanze oggettive e soggettive rendono anche solo possibile un abuso delle armi o espongono a rischio l'incolumità e la sicurezza.
- La situazione di grave conflittualità familiare può costituire autonomo elemento sintomatico di inaffidabilità nella detenzione delle armi, anche quando non abbia dato luogo a una condanna penale e anche quando il procedimento penale sia stato successivamente archiviato.
- Un singolo episodio può giustificare il divieto di detenzione di armi se, per le sue caratteristiche, è già di per sé idoneo a far dubitare dell'affidabilità del soggetto.
- Il giudice amministrativo può sindacare la valutazione prefettizia in materia di armi solo entro i limiti propri del controllo sulle valutazioni discrezionali, verificando l'assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, istruttoria o motivazione.
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