Sentenza n. 10087/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3 “ingegneria economico – gestionale”, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 12 novembre 2024; - del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione; - del verbale n. 1 del 5 febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione; - dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente; - del bando di concorso di cui alla D.D. n. 1796/2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.R. n. 589 dell’8 agosto 2018 nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. n. 120/2016 nella parte in cui anche interpretata lege parte ricorrente; - di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, con giudizi individuali e collegiale, verbali di valutazione e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale, contestando il mancato riconoscimento dei titoli A, C, D ed E e deducendo difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità e irragionevolezza della valutazione, nonché contraddittorietà tra il giudizio negativo sui titoli e quello positivo, seppure non pienamente favorevole, sulle pubblicazioni scientifiche. Quanto al titolo C, il ricorrente ha dedotto che la Commissione avesse illegittimamente subordinato il riconoscimento del progetto KNICE all’ottenimento del finanziamento, parametro non previsto dal criterio previamente stabilito. Quanto al titolo A, ha contestato la rilevanza attribuita al limite temporale decennale; quanto al titolo D, ha sostenuto che il progetto Erasmus+ Key Action 2 fosse un progetto internazionale di ricerca; quanto al titolo E, ha contestato la valutazione negativa dei propri incarichi editoriali sulla base del ranking AiIG. Ha inoltre sostenuto che la valutazione positiva della produzione scientifica fosse incompatibile con il mancato riconoscimento dei titoli.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto in parte. Ha premesso che i giudizi della Commissione nell’abilitazione scientifica nazionale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili nei limiti dell’attendibilità, dell’esattezza e della coerenza con i parametri tecnici e con i criteri previamente fissati, senza sostituzione del giudice alle valutazioni amministrative opinabili. Ha ravvisato difetto di istruttoria e motivazione esclusivamente in relazione al titolo C. La Commissione, infatti, aveva negato il riconoscimento del progetto KNICE perché non risultava ottenuto il finanziamento, introducendo così un requisito ulteriore non previsto dal criterio stabilito nel verbale n. 1, che richiedeva la responsabilità di attivazione, progettazione o gestione di studi e ricerche scientifiche rilevanti con qualificate istituzioni, con particolare riferimento agli ultimi dieci anni. Il riferimento al finanziamento è stato ritenuto non coerente con il criterio applicato e la motivazione prospettata dal MUR in giudizio è stata considerata motivazione postuma. Il TAR ha invece ritenuto legittimo il mancato riconoscimento del medesimo titolo C per l’altro progetto regionale, poiché la Commissione aveva motivatamente escluso l’alta valenza scientifica dell’attività, riconducibile a un progetto metodologico di condivisione e trasferimento tecnologico. Sono state respinte le censure relative al titolo A, poiché il candidato aveva documentato, nel periodo decennale di riferimento, una sola partecipazione come chair nel 2018, senza dimostrarne la rilevanza scientifica, mentre le ulteriori attività risalivano al 2009. È stata respinta anche la censura sul titolo D, poiché il progetto Erasmus+ Key Action 2 era rivolto prevalentemente alla cooperazione, al trasferimento e all’implementazione di buone pratiche, senza coincidere con un progetto di ricerca volto a un significativo avanzamento della conoscenza scientifica. È stata respinta la censura sul titolo E, essendo ragionevole il riferimento al ranking AiIG, espressamente richiamato dal criterio della Commissione, e risultando le riviste indicate dal candidato non censite o collocate in categorie marginali o di bassa qualità. È stata infine respinta la doglianza di contraddittorietà tra valutazione dei titoli e valutazione delle pubblicazioni, poiché l’abilitazione richiede cumulativamente il possesso di almeno tre titoli, una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica e pubblicazioni di qualità elevata; tali requisiti sono distinti e valutabili secondo parametri differenti. Gli atti sono stati annullati in parte qua limitatamente al mancato riconoscimento del titolo C per il progetto KNICE. Il MUR è stato ordinato di procedere, entro sessanta giorni, a una nuova valutazione del candidato sul solo possesso di tale titolo, considerando il ruolo svolto nel progetto KNICE e avvalendosi di una Commissione in diversa composizione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
Costituisce la base normativa dell’abilitazione scientifica nazionale.
art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016
Rileva per la definizione, da parte della Commissione, dei titoli valutabili ai fini dell’abilitazione.
art. 4 d.m. 120/2016
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi
Individua i criteri per la valutazione della qualità delle pubblicazioni e della produzione scientifica.
art. 6 d.m. 120/2016
La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B
Impone il possesso cumulativo di almeno tre titoli, della valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica e di pubblicazioni complessivamente di qualità elevata.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
Consente al giudice, nell’accoglimento del ricorso, di ordinare all’amministrazione di provvedere nuovamente secondo le modalità conformative stabilite in sentenza.
Massime di principio
- Nel sindacato sui giudizi di discrezionalità tecnica resi da commissioni di abilitazione scientifica nazionale, il giudice amministrativo può verificare l’esattezza, l’attendibilità e la coerenza della valutazione con i criteri tecnici previamente fissati, ma non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione quando si tratti di opzioni tecniche opinabili.
- La Commissione esaminatrice deve applicare i criteri di valutazione previamente fissati senza introdurre, in sede di giudizio individuale o collegiale, requisiti ulteriori e più restrittivi non previamente comunicati ai candidati.
- La motivazione del provvedimento non può essere integrata mediante argomentazioni nuove introdotte dall’amministrazione nel corso del giudizio, quando tali argomentazioni sostituiscano o completino la motivazione originaria su un elemento decisivo della valutazione.
- Nell’abilitazione scientifica nazionale, il possesso del numero minimo di titoli, la valutazione dell’impatto della produzione scientifica e la qualità elevata delle pubblicazioni costituiscono requisiti cumulativi e distinti; pertanto, una valutazione positiva delle pubblicazioni non implica necessariamente il riconoscimento dei titoli richiesti.
- Quando il giudizio negativo su un titolo sia annullato per difetto di istruttoria e motivazione derivante dall’applicazione di un parametro non previsto, il giudice può disporre la riedizione della valutazione limitatamente a quel titolo, davanti a una Commissione in diversa composizione e secondo l’effetto conformativo indicato in sentenza.
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