Cassazione Penale, Sentenza n. 34476/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il riesame contro l'ordinanza del GIP (12/04/2025) che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione pluriaggravata. I difensori hanno denunciato: mancata e non autonoma valutazione delle esigenze cautelari ex art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p. (in particolare la motivazione sul rischio di reiterazione, la valutazione del tempo trascorso e la personalizzazione della decisione); errata qualificazione giuridica del fatto (sostegno che si tratterebbe di esercizio di diritti / movente del terzo e non estorsione, con richiamo alla giurisprudenza che distingue movente e dolo); assenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (contestazione della rilevanza di presunte connessioni con 'ndrangheta e della percezione delle vittime); carenza e sproporzione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura (contesta la non considerazione dello stato di incensuratezza, della distanza temporale, della sospensione dall'albo e dell'assenza di rapporti stabili con criminalità organizzata); censura sulle intercettazioni e sulle deduzioni di profitto ingiusto e pretestuosità delle pretese creditizie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi principali e i motivi aggiunti, confermando la ricostruzione dei giudici di merito (GIP e Tribunale del riesame) circa la gravità indiziaria, l'illiceità e non tutelabilità della pretesa fatta valere, la sussistenza di minaccia implicita e intimidazione idonea a integrare il delitto di estorsione con aggr avante del metodo mafioso, e la concreta attualità del pericolo di reiterazione; ha ritenuto legittima la motivazione cumulativa rispetto ai coindagati quando le esigenze cautelari derivano dalle modalità comuni della condotta; ha respinto le censure sulla mancata ponderazione del tempo trascorso e sulla proporzionalità della misura. Disposto il pagamento delle spese processuali e condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rimessa alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Il fatto è stato qualificato come estorsione (tentata) anche nella forma di minaccia implicita; la Corte conferma che la minaccia può essere larvata e che, valutato il contesto, integra l'elemento materiale e il dolo dell'estorsione
art. 416-bis.1 cod. pen.
Riconosciuta l'aggravante 'metodo mafioso' in relazione all'evocazione di rapporti e appoggi di gruppo criminale; la percezione intimidatoria delle vittime e la contestualità storica di infiltrazioni ndranghetiste nel territorio giustificano l'applicazione
art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesto che il provvedimento cautelare contenga autonoma e specifica motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ritiene soddisfatti i requisiti quando le ragioni sono ricavabili dal complesso degli elementi descritti e dalla valutazione complessiva degli indizi
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
La misura custodiale è motivata con riferimento al pericolo di reiterazione; è legittimo attingere a una valutazione cumulativa tra coindagati se la misura trae fondamento dalle modalità comuni di commissione del reato
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevata la presunzione relativa di pericolosità per reati con aggravante 416-bis.1; il giudice può adottare valutazioni complessive che tengano conto della caratura criminale dei coinvolti
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla elaborazione dei motivi e necessità di esposizione nei termini strettamente necessari per la motivazione; richiamato in relazione alla forma del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione di statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso; la Corte applica le conseguenze previste
Massime di principio
- La minaccia costitutiva dell'estorsione può essere implicita, larvata o indiretta: è sufficiente che, nel contesto concreto e alla luce della personalità dell'agente e delle condizioni delle vittime, la condotta sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà.
- Quando più indagati concorrono in una stessa strategia criminosa, il giudice può motivare le esigenze cautelari in termini cumulativi senza ripetere formalmente le stesse ragioni per ciascuno, purché emerga chiaramente il nesso tra modalità comuni della condotta e pericolo di reiterazione.
- La rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto non è di per sé decisiva: se l'insieme degli elementi investigativi mostra una persistenza di contatti, interessi o iniziative illecite, il ritardo temporale non invalida automaticamente la misura cautelare.
- L'aggravante per 'metodo mafioso' può essere riconosciuta anche quando la minaccia è silente, se dal contesto risultano connessioni con gruppi criminali notoriamente presenti nel territorio e la percezione intimidatoria delle vittime è dimostrata.
- La distinzione tra movente (es. corrispettivo per un terzo) e dolo è rilevante, ma non esclude l'estorsione quando la pretesa non è tutelabile in sede civile/giudiziaria o quando l'azione dei mediatori mira a ottenere un profitto ingiusto mediante intimidazione.
- Per contestare con successo una misura cautelare è necessario proporre censure specifiche e dimostrare l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione o l'inadeguatezza della motivazione; censure generiche sulla mancanza di personalizzazione risultano spesso inidonee.
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