Cassazione Penale, Sentenza n. 14028/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bari per vizio di motivazione e violazione dell'art. 526, comma 1‑bis, c.p.p., contestando l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa (nel frattempo deceduta) contenute nella denuncia del 27/11/2012. Sostiene che tali dichiarazioni, rese in assenza di contraddittorio, non possono fondare in modo esclusivo o significativo la responsabilità penale; rileva inoltre elementi di inattendibilità: la denuncia fu depositata il giorno dopo i fatti nonostante la vittima si fosse recata immediatamente al Pronto Soccorso senza sporgere denuncia, il testo era dattiloscritto (non redatto direttamente dalla persona offesa), non è indicata precisamente la somma estorta e l'amministratore di sostegno non è stato in grado di indicare il giorno dell'aggressione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, ritenendo che il motivo si limiti a reiterare censure già svolte in appello senza confrontarsi con le risposte motivate della Corte di merito. La Corte ha ritenuto corretta l'analisi della Corte di appello, la quale ha applicato i principi della giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU: le dichiarazioni assunte in via unilaterale possono essere utilizzate quando il sacrificio del diritto di difesa è bilanciato da adeguate garanzie procedurali. Nel caso concreto vi erano elementi di riscontro e bilanciamento (relazione di servizio della Questura, dichiarazioni dell'amministratore di sostegno, riscontro delle lesioni) che giustificavano il valore probatorio della denuncia. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6 Convenzione EDU (diritto a un giusto processo)
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale: garantisce il diritto di difesa e il contraddittorio; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'impossibilità di interrogare il teste fondamentale può essere compensata da adeguate garanzie procedurali, conformemente alla giurisprudenza europea.
art. 512 cod. proc. pen.
Interpretato in senso evolutivo dalla giurisprudenza di legittimità: non vieta in termini assoluti l'utilizzo di dichiarazioni unilateralmente raccolte, purché il sacrificio del diritto di difesa sia bilanciato da garanzie procedurali e dalla presenza di elementi di riscontro.
art. 526, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte però ha ritenuto le doglianze generiche e non ha ritenuto provata una violazione concreta della disciplina procedurale invocata.
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio non sono per principio inutilizzabili; possono essere valutate se il loro impiego è bilanciato da adeguate garanzie procedurali e da elementi di riscontro esterni.
- Fattori che rafforzano la utilizzabilità di dichiarazioni unilaterali: rapporti di servizio ufficiali (p. es. intervento di polizia), riscontri medici o lesioni coerenti, dichiarazioni di testimoni indiretti o amministratori che confermino i fatti, congruenza e autenticità della denuncia.
- Contestazioni generiche rivolte in Cassazione, che si limitano a riproporre censure già esaminate in appello senza puntualizzare in che modo la motivazione di merito sarebbe viziata, sono dichiarate inammissibili.
- Per impugnare efficacemente una condanna fondata su dichiarazioni predibattimentali è necessario dimostrare concretamente l'assenza o l'inadeguatezza delle garanzie procedurali e/o la mancanza di riscontri probatori, indicando elementi specifici e documentati.
- La mancata quantificazione della somma asseritamente estorta non è necessariamente ostativa alla configurabilità del reato di estorsione se i dati di contesto consentono di ricostruire il fatto e la condotta estorsiva.
Testo integrale
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