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Sentenza

Sentenza del 20/03/2019 n. 7790 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Dazi doganali - Sanzione ex art. 303 T.U.L.D. - Erronea indicazione della tariffa - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'importazione di merci dichiarate alla voce TARIC 7410210010, relativa a fogli e lastre di politetrafluoroetilene (teflon), beneficiando così del dazio zero. Dai controlli e dalle analisi risultava invece che la merce, costituita da resine epossidiche con fibre di vetro e priva di teflon, doveva essere classificata alla sottovoce 7410210090, soggetta a dazio. L'Amministrazione ha quindi recuperato i dazi e applicato la sanzione prevista dall'art. 303 T.U.L.D. Le società sostenevano di essersi conformate a precedenti classificazioni doganali e invocavano la buona fede, l'affidamento e l'erronea interpretazione della normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Amministrazione, ritenendo che il mero comportamento omissivo o non contestativo della Dogana in precedenti importazioni non costituisca un errore attivo dell'autorità idoneo a impedire il recupero a posteriori dei dazi ai sensi dell'art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'Amministrazione per i limiti posti al vizio motivazionale dalla nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre respinto integralmente il ricorso incidentale delle società, ritenendo che la sanzione ex art. 303 T.U.L.D. sia applicabile anche per l'errata indicazione della voce tariffaria quando il dichiarante non abbia descritto con precisione la merce. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303 T.U.L.D.

    La sanzione per irregolare dichiarazione doganale non è dovuta quando, pur essendo errata l'indicazione del codice della tariffa, il dichiarante abbia comunque indicato con esattezza il tipo di merce in transito.

    L'errata voce tariffaria può integrare una violazione sanzionabile. L'esenzione opera solo se la denominazione commerciale della merce è precisa e consente ai funzionari doganali di individuarne immediatamente la reale natura. La causa di esenzione vale sia per le ipotesi meno gravi sia per quelle con evasione superiore al 5 per cento.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 220, par. 2, lett. b), Codice doganale comunitario

    La contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale può essere esclusa in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore.

    La buona fede, da sola, non impedisce il recupero dei dazi. Il contribuente deve dimostrare un errore attivo dell'autorità doganale, non riconoscibile da un operatore diligente, e il rispetto di tutti gli obblighi dichiarativi. La semplice mancata contestazione di precedenti dichiarazioni non costituisce errore attivo.

  • D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10

    La tutela dell'affidamento e l'esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza richiedono la prova concreta di atti o circostanze dell'Amministrazione idonei a generare confusione o affidamento qualificato; non basta richiamare genericamente orientamenti doganali divergenti.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11

    La disposizione è stata invocata dalle società nell'ambito delle contestazioni relative alla responsabilità sanzionatoria, ma la Corte non ha riconosciuto, sulla base degli elementi allegati, una causa di esclusione della sanzione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Le eccezioni processuali devono essere specificamente indicate e localizzate negli atti dei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nelle dichiarazioni doganali l'importatore deve indicare non solo un codice tariffario corretto, ma anche una descrizione commerciale precisa e completa della merce, comprese le caratteristiche materiali rilevanti per la classificazione.
  • L'errata classificazione tariffaria resta sanzionabile quando la descrizione della merce è generica o incompleta e non consente alla Dogana di comprendere immediatamente quale prodotto sia stato importato.
  • La mancata contestazione di precedenti operazioni o controlli doganali non equivale a un riconoscimento espresso della correttezza della classificazione e, di regola, non crea un affidamento tutelabile.
  • Per evitare il recupero a posteriori dei dazi non è sufficiente dimostrare la buona fede: occorre provare un errore attivo dell'autorità doganale, non riconoscibile con la normale diligenza professionale.
  • L'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede l'indicazione puntuale degli atti, dei provvedimenti o delle prassi realmente contraddittorie che abbiano generato la confusione; il semplice richiamo a decisioni diverse non è sufficiente.
  • In giudizio, le eccezioni e gli atti su cui si fondano devono essere trascritti o precisamente localizzati nei fascicoli dei precedenti gradi, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.

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