Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33186/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva concesso a Costanzo la semilibertà ai sensi dell'art. 50 O.p. L'impugnazione censura principalmente la mancata o insufficiente valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi probatori e dei pareri negativi (DDA Napoli, DNA, Carabinieri di Aversa, Questura di Caserta) idonei a conservare la presunzione di collegamento attuale con la criminalità organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 31/10/2022, n. 162 (conv. L. 199/2022) e la conseguente carenza motivazionale circa l'esclusione dei collegamenti e del rischio di ripristino. Si contestava che il Tribunale avesse fondato la concessione soprattutto sulla positiva condotta carceraria e sul percorso trattamentale, senza valutare con rigore gli indici stringenti richiesti dalla nuova disciplina per superare la presunzione di collegamento per un condannato di elevato spessore mafioso (capozona dei Casalesi, plurimi omicidi e tentati omicidi, nessuna collaborazione efficace, presunti sostegni economici riconducibili al clan, rapporti lavorativi con soggetti della stessa area).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per carenza motivazionale nella valutazione della recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata e per l'eccessiva valorizzazione della sola condotta carceraria e del percorso trattamentale. La Corte ha richiamato la necessità di valutazioni rigorose, stringenti e cumulative per superare la presunzione prevista dall'art. 3, comma 2, del d.l. n.162/2022 e ha disposto che il Tribunale di sorveglianza colmi le carenze argomentative avvalendosi, ove occorra, degli ampliati poteri istruttori previsti dalla norma; in pratica il provvedimento di ammissione alla semilibertà è stato annullato (nella sostanza accolto il gravame del Procuratore) e la vicenda rimessa al tribunale competente per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    norma sulla semilibertà e benefici

    La concessione del beneficio richiede una valutazione complessiva della personalità e del percorso rieducativo, ma quando il detenuto è gravato da sospetti di collegamento con la criminalità organizzata la valutazione deve integrare anche gli indici volti a escludere tali collegamenti

  • art. 4-bis O.p. (ex art. 4-bis Ord. pen.)

    disciplina delle comunicazioni delle autorità e regime informativo sui detenuti di particolare pericolosità

    Le informative trimestrali e i pareri delle autorità (DDA, Questura, DNA) costituiscono elementi rilevanti che il Tribunale deve ponderare criticamente nel decidere sui benefici

  • art. 3, comma 2, d.l. 31/10/2022, n.162 (conv. L. 199/2022)

    presunzione relativa di collegamento con la criminalità organizzata e criteri per la sua verifica

    Introduce una presunzione che richiede elementi rigorosi, specifici e cumulativi per poterla superare: non è sufficiente la sola buona condotta carceraria o la partecipazione a percorsi trattamentali

  • Corte costituzionale, sent. n. 253/2019

    Rilevata la necessità di criteri più rigorosi e graduati a seconda del ruolo del detenuto nel sodalizio per valutare la cessazione dei collegamenti

  • Sez. U., n. 31461 del 27/06/2006 (Passamani)

    giurisprudenza di legittimità richiamata

    Affermato che i ricorsi avverso i provvedimenti dei tribunali di sorveglianza non sono soggetti alla limitazione della sola violazione di legge prevista dall'art. 71-ter della L. 354/1975, con implicazioni sul sindacato di legittimità

Massime di principio

  • Per detenuti con condanne per reati di mafia o ruolo apicale nel sodalizio la legge prevede una presunzione relativa di collegamento che va superata con prove rigorose, specifiche e cumulative; la mera buona condotta carceraria o la partecipazione a corsi non sono di per sé sufficienti.
  • I pareri negativi di DDA, DNA, Questure e forze dell'ordine devono essere affrontati e confutati espressamente dal Tribunale: è necessario spiegare perché e con quali elementi tali pareri non impediscono la concessione del beneficio.
  • Elementi utili a superare la presunzione includono (a titolo esemplificativo) prova di cessazione oggettiva dell'associazione, atti concreti di dissociazione (recesso, esclusione), collaborazione effettiva con la giustizia, comprovata autonomia economica familiare non riconducibile al clan, riparazione alle vittime, rapporti di lavoro e sociali non collegati all'area criminale e indagini istruttorie difensive che smentiscano i collegamenti.
  • Il tribunale di sorveglianza deve utilizzare gli ampliati poteri istruttori e motivare in modo articolato e puntuale ogni valutazione: esposizione generica o riferimenti formali a documenti non bastano a superare la presunzione.
  • In presenza di opinioni divergenti tra autorità (es. parere negativo della DDA e elementi favorevoli dal carcere), il giudice deve operare una valutazione di sintesi spiegando il peso attribuito a ciascun elemento e perché, concretamente, la prova della recisione dei legami sia stata raggiunta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.