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Sentenza

Sentenza n. 2066/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'accertamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del diritto soggettivo del minore -OMISSIS- a ricevere dalla ASL ROMA 3 l'erogazione in via diretta, mediante un trattamento specifico, individualizzato e intensivo con terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA (Applied Behavior Analysis) da erogarsi per un minimo di 25 ore settimanali e di n. 2 ore settimanali di logopedia Prompt entrambi per la durata di 48 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell'ordinanza ex 700 c.p.c., ovvero dal 29.12.2023, o in via indiretta, mediante il pagamento da parte della Asl Roma 3, in persona del legale rappresentante p.t., in favore dei ricorrenti delle documentate spese di terapia ABA effettuate presso strutture o professionisti privati per un minimo di 25 ore settimanali e di n. 2 ore settimanali di logopedia Prompt entrambi per la durata di 48 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell''ordinanza ex 700 c.p.c., ovvero dal 29.12.2023; -dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all'erogazione della terapia, a seguito dell'istanza inviata dai ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti difensori, in data 11.12.2023; -nonché conseguentemente per la condanna della ASL ROMA 3, in persona del legale rappresentante p.t. alla erogazione dell'indicato trattamento ABA per un minimo di 25 ore settimanali e di n. 2 ore settimanali di logopedia Prompt entrambi per la durata di 48 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell'ordinanza ex 700 c.p.c., ovvero dal 29.12.2023, ovvero, in caso di inerzia, per la condanna della Asl Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, a sostenere in favore del minore, il pagamento delle spese di terapia cognitivo comportamentale ABA per un numero di 25 ore settimanali e di n. 2 ore settimanali di logopedia Prompt entrambi per la durata di 48 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell'ordinanza ex 700 c.p.c., ovvero dal 29.12.2023, ovvero all'adozione di ogni più opportuno provvedimento giudiziale idoneo alla effettiva tutela del diritto soggettivo; e per la condanna della ASL ROMA 3, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per il trattamento logopedico Prompt dal gennaio 2023 ad oggi che si quantificano ad oggi in € 4.128,00, nonché al rimborso delle spese sostenute successivamente sino all''esito del giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Angela Spanò in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS- il 6/5/2024: per l’annullamento del documento depositato dalla Asl Roma 3 in data 29.03.2024 denominato “relazione clinica”, prot. -OMISSIS- a firma della dott.ssa Barbara Zepponi.

Giustizia amministrativa202316961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: inerzia dell'ASL nella predisposizione e nell'erogazione del progetto terapeutico e, con motivi aggiunti, proposta di piano terapeutico che prevedeva un trattamento cognitivo-comportamentale non specificamente qualificato e limitato a dieci ore settimanali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitore di minore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del minore a ricevere, direttamente o indirettamente, terapia ABA intensiva per almeno 25 ore settimanali e logopedia Prompt per 2 ore settimanali, per 48 mesi, nonché il rimborso delle spese sostenute per il trattamento logopedico. Inizialmente ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia dell'ASL successiva all'istanza dell'11 dicembre 2023. Con motivi aggiunti ha impugnato il piano terapeutico predisposto dall'ASL, ritenendolo inadeguato perché non prevedeva espressamente il metodo ABA e stabiliva un'intensità insufficiente. Il giudice ha disposto CTU per verificare, alla luce delle condizioni cliniche del minore, l'appropriatezza della terapia individuata dall'amministrazione. La Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il ricorso riguardava il silenzio di una diversa amministrazione sanitaria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione della Regione, ritenendo che essa conservasse una legittimazione passiva in ragione del ruolo decisivo nella gestione delle liste di attesa e nella garanzia effettiva delle prestazioni controverse. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda relativa all'inerzia originaria, poiché nelle more l'ASL aveva adottato un piano terapeutico. Ha chiarito che le prestazioni per i disturbi dello spettro autistico rientrano nei LEA e devono essere garantite dal Servizio sanitario, ma che ciò non attribuisce al privato un diritto assoluto alla scelta di una specifica metodica: la terapia deve essere individuata dall'équipe pubblica competente mediante un progetto terapeutico individualizzato, sulla base delle evidenze scientifiche e delle esigenze cliniche concrete. Nel caso esaminato, la CTU ha accertato che il piano dell'ASL non costituiva la terapia più appropriata, poiché interrompeva il percorso ABA intensivo precedentemente seguito dal minore senza prevedere una riduzione graduale. Il Collegio ha quindi annullato parzialmente il piano e ha ordinato all'ASL di attuare, direttamente o, in mancanza di competenze interne, indirettamente tramite strutture accreditate presso la stessa ASL, il progetto indicato dalla CTU: 16 ore settimanali di ABA per il primo anno, oltre a 2 ore di logopedia Prompt, e 14 ore settimanali di ABA per il secondo anno, oltre a 2 ore di logopedia Prompt, con successiva rivalutazione neuropsichiatrica presso il TSMREE territorialmente competente e supervisione dell'ASL. È stata esclusa la possibilità di imporre il ricorso a centri liberamente scelti dai genitori. La domanda risarcitoria è stata accolta limitatamente alle spese per 2 ore settimanali di logopedia Prompt sostenute dal 29 dicembre 2023, nella misura in cui la prestazione non sia stata già erogata direttamente o indirettamente dall'ASL; la quantificazione è stata rimessa alla documentazione delle spese. Le spese di lite sono state poste a carico, in parti uguali, dell'ASL Roma 3 e della Regione Lazio; gli oneri della CTU sono stati posti a carico dell'ASL.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 502/1992

    Il Servizio sanitario nazionale assicura [...] i livelli essenziali e uniformi di assistenza [...] nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

    Le prestazioni sanitarie a carico del SSN devono essere appropriate rispetto alle esigenze specifiche dell'assistito, fondate su evidenze scientifiche e compatibili con l'impiego efficiente delle risorse.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992

    Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano [...] evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute [...] Sono esclusi [...] i servizi e le prestazioni [...] la cui efficacia non è dimostrabile [...] o [...] non garantiscono un uso efficiente delle risorse.

    L'erogazione sanitaria pubblica presuppone un significativo beneficio scientificamente dimostrabile e può essere esclusa quando la prestazione non rispetti appropriatezza o economicità.

  • art. 2 l. 134/2015

    L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.

    Le linee guida costituiscono il riferimento tecnico-scientifico aggiornabile per la definizione dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico.

  • art. 3 l. 134/2015

    Si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento [...] delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

    Il SSN deve garantire, per i disturbi dello spettro autistico, trattamenti individualizzati fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

  • art. 4 l. 134/2015

    Il Ministero della salute [...] provvede [...] all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali.

    Gli interventi assistenziali devono essere organizzati secondo indirizzi aggiornati e orientati a qualità e appropriatezza.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico [...] la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    Le prestazioni per i disturbi dello spettro autistico rientrano nei LEA, ma la scelta del metodo deve essere individualizzata e fondata sulle evidenze scientifiche.

  • art. 67 c.p.a.

    Ha consentito al giudice di disporre CTU per acquisire elementi tecnico-specialistici sull'appropriatezza del piano terapeutico predisposto dall'ASL e sulle modalità e intensità del trattamento.

  • deliberazione Giunta regionale Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018

    L'équipe territorialmente competente predispone e pianifica il Progetto terapeutico-abilitativo-educativo individualizzato [...] e garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi.

    La ASL, tramite l'unità e l'équipe multidisciplinare competenti, deve predisporre il progetto individualizzato e organizzare l'erogazione delle prestazioni.

  • art. 74 l.r. Lazio n. 7/2018

    La Regione [...] individua nelle linee guida [...] i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA [...] ) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.

    La normativa regionale riconosce i programmi ABA tra i trattamenti individuabili per i minori nello spettro autistico, senza trasformare tale riconoscimento in un diritto automatico a una specifica intensità o modalità di erogazione.

Massime di principio

  • L'inclusione delle prestazioni per i disturbi dello spettro autistico nei LEA impone al Servizio sanitario di garantire diagnosi, cura e trattamento individualizzato, ma non attribuisce all'assistito un diritto assoluto alla scelta di una specifica metodica o di una determinata intensità terapeutica.
  • La scelta della terapia per un paziente con disturbo dello spettro autistico deve essere effettuata dall'équipe sanitaria pubblica competente mediante un progetto terapeutico individualizzato, sulla base delle evidenze scientifiche e delle condizioni cliniche concrete dell'assistito.
  • Quando la terapia già praticata abbia prodotto risultati positivi e la sua prosecuzione o modifica richieda valutazioni tecnico-sanitarie specialistiche, l'amministrazione non può sostituirla con un trattamento diverso o meno intenso senza un'adeguata motivazione clinica; la riduzione dell'intensità deve essere graduale e coerente con l'evoluzione del paziente.
  • Qualora il piano terapeutico predisposto dall'ASL risulti inadeguato all'esito di una consulenza tecnica, il giudice può annullarlo parzialmente e conformare la riedizione dell'attività amministrativa imponendo l'attuazione del progetto individualizzato risultante dalla valutazione tecnica, ferma la successiva rivalutazione clinica.
  • L'erogazione indiretta di una prestazione sanitaria dovuta può essere imposta a carico dell'ASL solo mediante strutture o professionisti accreditati presso il servizio sanitario competente, non attraverso centri liberamente scelti dall'assistito, quando l'accreditamento costituisca garanzia dei requisiti sanitari e organizzativi.
  • Il risarcimento delle spese sanitarie sostenute privatamente è riconoscibile soltanto per le prestazioni che l'ASL non abbia già erogato direttamente o indirettamente e deve essere parametrato alle spese effettivamente documentate.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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