Ordinanza n. 527/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n.175/2019 emessa dal TAR di Catanzaro, sez. II, pubblicata in data 25.01.2019, confermata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. IV, con sentenza n. 7304/2020, pubblicata in data 23.11.2020, non impugnata, passata in giudicato in data 24.05.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata compiuta esecuzione del giudicato, quanto al pagamento delle spese legali e alla restituzione dei terreni non utilizzati
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR di Catanzaro n. 175/2019, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7304/2020 e passata in giudicato il 24 maggio 2021. Con la sentenza parziale n. 1373/2025, il TAR aveva accertato l'esecuzione del giudicato per quanto riguardava gli aspetti non specificamente determinati nella sentenza, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni relative alla misura e ai criteri di liquidazione dell'indennità ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e demandato al Comune il pagamento delle spese legali residue e la restituzione dei terreni originariamente occupati ma non interessati dalla realizzazione delle opere, individuati dal verificatore. La precedente commissaria ad acta ha chiesto la revoca dell'incarico per comprovate ragioni di salute. I ricorrenti hanno quindi dedotto la persistente mancata ottemperanza del Comune, il quale, nonostante ripetuti rinvii, non avrebbe documentato né il pagamento delle spese legali né la liberazione e restituzione dei terreni. Il Comune ha rappresentato che il pagamento era in corso e che erano in corso le operazioni di frazionamento catastale, depositando note relative alla richiesta di sopralluogo e alla successiva identificazione catastale delle aree da restituire.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, dopo i rinvii disposti per verificare l'adempimento in corso, non risultasse documentata la compiuta ottemperanza del Comune. La documentazione depositata consisteva soltanto in note di richiesta e di riscontro del verificatore, senza prova del pagamento delle spese legali residue né dell'effettiva restituzione dei terreni. Ha pertanto accolto l'istanza della precedente commissaria ad acta e ne ha revocato la nomina per le ragioni di salute documentate. Contestualmente ha nominato quale nuovo commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, o un funzionario della Prefettura da lui delegato, incaricandolo, su istanza diretta dei ricorrenti, di provvedere entro trenta giorni dall'insediamento alla liquidazione delle spese legali residue e all'avvio delle operazioni di restituzione dei terreni, comprese l'intestazione catastale e la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. La liquidazione spettante al verificatore è stata rinviata a separato decreto. Il TAR ha fissato una nuova camera di consiglio per il 1° luglio 2026 e ha riservato ogni altra decisione.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
le questioni concernenti la misura e i criteri di liquidazione delle indennità previste dall'art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e l'ulteriore somma dovuta per il periodo di occupazione appartengono alla sfera di cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria
Il TAR richiama il riparto di giurisdizione secondo cui le controversie sulla misura e sui criteri di liquidazione dell'indennità da acquisizione sanante e della somma dovuta per il periodo di occupazione spettano al giudice ordinario.
art. 112 c.p.a.
La disposizione costituisce il riferimento processuale implicito del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati mediante la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mera adozione di atti preparatori o interlocutori non dimostra la compiuta esecuzione del giudicato quando restino non documentati gli adempimenti materiali e patrimoniali imposti dalla decisione.
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