Cassazione Penale, Sentenza n. 14882/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per ricettazione di un contrassegno di parcheggio invalidi, contestando (i) la mancata declaratoria di prescrizione del reato, avendo il ricorrente dedotto che la pena attenuata avrebbe comportato l'estinzione per decorso dei termini a partire dalle denunce di smarrimento del 2002/2003 o 2006; e (ii) la sussistenza del reato di ricettazione in presenza di un ipotizzato "falso grossolano" del tesserino, che a detta della difesa sarebbe emerso dagli elementi probatori e dalle dichiarazioni dei testi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha chiarito che l'ipotesi attenuata del secondo comma dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e non un'autonoma fattispecie, pertanto ai fini della prescrizione va considerata la pena del reato base. Inoltre, in presenza di incertezza sul momento della consumazione della ricettazione, il termine di prescrizione va computato a vantaggio dell'imputato alla data più risalente ragionevolmente possibile (qui le denunce di smarrimento del 2002/2003 o del 2006), con la conseguenza che, alla data della sentenza d'appello (23/6/2022), il reato risultava già estinto per prescrizione (al più nel 2016). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8 (convertito nella L. n.176/2020)
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma che disciplina tali modalità processuali (applicata secondo le modifiche di vigenza).
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Indicazione dei motivi di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) utilizzati dal ricorrente per dedurre errori nella decisione di merito.
Codice penale, art. 648 (ricettazione)
La Corte precisa che il secondo comma costituisce una circostanza attenuante speciale e non una fattispecie autonoma; per il calcolo della prescrizione deve dunque considerarsi la pena prevista per il reato base.
Codice penale, art. 157
Norma richiamata nel ricorso; la sentenza utilizza il quadro normativo in relazione alla qualificazione del fatto e alla determinazione del tempo di consumazione, seppure il punto decisivo sia stato il computo della prescrizione.
Massime di principio
- La circostanza attenuante speciale prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p. non costituisce una fattispecie autonoma: ai fini della prescrizione si prende a riferimento la pena prevista per il reato base.
- Quando è incerto il momento di consumazione del reato (tempus commissi delicti), il termine di prescrizione deve essere computato a vantaggio dell'imputato, ossia a partire dalla data più risalente ragionevolmente possibile.
- Nelle accuse di ricettazione di documenti denunciati smarriti in epoche diverse, la presenza di plurime denunce può far decorrere la prescrizione da una delle prime denunce, se sussiste ragionevole incertezza sulla data di acquisizione del bene dall'imputato.
- L'alterazione del documento (es. modifica della data di scadenza) può costituire elemento indiziario della provenienza illecita e della consapevolezza, ma non risolve automaticamente la questione del momento in cui il bene è stato acquisito; per difendersi efficacemente è necessario produrre prove documentali sulle date (denunce, rilascio duplicati, rinnovi).
- In casi simili conviene eccepire tempestivamente la prescrizione e documentare le date rilevanti (denunce di smarrimento, rilascio duplicati, rinnovi) perché il calcolo dei termini può determinare l'estinzione del reato.
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