Sentenza n. 1071/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 3 aprile 2026 – notificato in data 9 aprile 2026 – con il quale la Prefettura di Venezia ha disposto nei confronti del ricorrente la cessazione delle misure di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere richiesto la protezione internazionale e impugnato il diniego della Commissione territoriale, ha contestato la cessazione delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, sostenendo che la pendenza del giudizio sul diniego e la conseguente sospensione degli effetti dello stesso impedissero la cessazione dell’accoglienza; erronea applicazione della procedura accelerata, poiché il Paese di provenienza non sarebbe incluso tra i Paesi sicuri; violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto a casi analoghi. La Prefettura aveva ritenuto che il ricorso contro il diniego, fondato sulla manifesta infondatezza della domanda, non producesse effetti sospensivi automatici ai sensi dell’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 e che, in assenza di una contestuale istanza cautelare, la cessazione dell’accoglienza fosse atto dovuto. Dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale ordinario di Venezia ha sospeso gli effetti del diniego della Commissione territoriale e la Prefettura ha revocato il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La revoca del provvedimento prefettizio, intervenuta nelle more del giudizio dopo la sospensione degli effetti del diniego da parte del Tribunale ordinario, ha integralmente rimosso gli effetti dell’atto impugnato e ripristinato la posizione giuridica del ricorrente, risultando quindi pienamente satisfattiva della pretesa azionata. Il Collegio non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Non ha disposto la regolazione delle spese di lite; ha tuttavia liquidato al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’importo richiesto di euro 1.500, già dimidiato, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione, previo avviso alle parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La revoca sopravvenuta, rimuovendo integralmente gli effetti del provvedimento gravato e ripristinando la posizione giuridica del ricorrente, presenta carattere integralmente satisfattivo della pretesa azionata in giudizio e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere
La rimozione integrale dell’atto impugnato e il pieno ripristino della posizione del ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere.
art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
la proposizione del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale, essendo fondato sulla manifesta infondatezza della domanda, non determina effetti sospensivi automatici
La disposizione è richiamata nella motivazione del provvedimento prefettizio, ma il TAR non ne esamina il merito a causa della cessazione della materia del contendere.
art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008
erronea applicazione della procedura accelerata ai sensi dell’art. 28 bis
La censura è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata decisa nel merito.
art. 2-bis d.lgs. n. 25/2008
il novero dei “paesi sicuri”
La norma è stata invocata per contestare l’applicazione della procedura accelerata, ma la questione è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.
art. 3 Cost.
violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento
La censura di disparità di trattamento non è stata esaminata nel merito.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è liquidato mediante istanza rivolta al giudice del procedimento.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando rimuove integralmente gli effetti dell’atto e ripristina la posizione giuridica fatta valere dal ricorrente, rendendo pienamente satisfattiva la pretesa azionata.
- Quando il giudizio sopravvenuto dell’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando ricorrono le condizioni previste dalla norma e le parti siano state previamente avvisate della possibile definizione immediata.
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