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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11003/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello della controparte avverso il rigetto del ricorso introduttivo relativo a un avviso di accertamento TARI 2016 emesso dalla concessionaria. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno però depositato richiesta congiunta di estinzione per cessata materia del contendere, dichiarando di avere raggiunto un accordo per la definizione integrale della controversia.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti e della richiesta congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dichiarando estinto il ricorso per cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha escluso, trattandosi di estinzione sopravvenuta alla proposizione del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e latu sensu sanzionatoria della misura.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue sopravvenientemente per cessata materia del contendere, poiché la previsione ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono un accordo che definisce integralmente la controversia in corso di cassazione, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • In caso di estinzione sopravvenuta del giudizio di legittimità per accordo delle parti, le spese possono essere compensate se ciò è concordemente richiesto.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in via estensiva oltre i casi espressamente previsti, specie quando l’estinzione interviene dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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