Cassazione Penale, Sentenza n. 01859/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari - Sez. distaccata di Sassari (14/11/2024) lamentando principalmente l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento. Ledda contestava che le captazioni, autorizzate originariamente per accertare atti intimidatori a suo carico, non fossero utilizzabili per reati di furto emersi solo dall'ascolto e per i quali non vi sarebbe stato un autonomo titolo autorizzativo; deduceva inoltre carenza di motivazione e insufficiente prova dell'aggravante di "esposizione alla pubblica fede" (proprietà comunale dei terreni non equivale, secondo il ricorrente, a libero accesso). Nieddu deduceva violazione delle norme processuali (art. 266 e ss. c.p.p.) e degli artt. 191 e 270 c.p.p., sostenendo che le intercettazioni non potevano essere utilizzate "in estensione" contro un soggetto diverso da quello per cui erano state autorizzate, e che il suo difensore non aveva potuto esercitare controlli sulla captazione e trascrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui le intercettazioni disposte (telefoniche e ambientali) erano utilizzabili nel presente procedimento perché, al momento dell'autorizzazione e alla luce degli elementi allora emersi, risultavano sussistere esigenze investigative che giustificavano l'impiego delle captazioni anche in relazione a reati per i quali era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. La Corte ha ritenuto che il mutamento o la successiva esclusione di una circostanza aggravante nel corso del giudizio non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle risultanze tecniche, salvo arbitrarietà nell'operato investigativo. Ha inoltre respinto le censure relative alla necessità di una specifica autorizzazione per soggetti terzi e le contestazioni relative alla qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p.; in particolare è stato ritenuto che la contestazione originaria dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.2 c.p. giustificava l'utilizzo delle intercettazioni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625 n.7 cod. pen.
La circostanza aggravante per il furto relativo a cose "esposte alla pubblica fede" è stata richiamata: la Corte osserva che la sola proprietà pubblica non è automaticamente equivalente all'esposizione alla pubblica fede, ma nel caso è stata ritenuta provata alla stregua degli elementi di fatto acquisiti
art. 625 n.2 cod. pen.
La originaria contestazione di una aggravante che, in astratto, avrebbe consentito l'arresto in flagranza ha costituito uno dei presupposti della utilizzabilità delle intercettazioni; la successiva esclusione non invalida retroattivamente le captazioni se i presupposti sussistevano al momento dell'autorizzazione
art. 380, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di arresto obbligatorio in flagranza per i reati contestati, supportando la valutazione sulla utilizzabilità delle intercettazioni
art. 266 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulla disciplina delle intercettazioni e delle acquisizioni tecniche: la Corte ha ritenuto infondate le censure difensive di violazione di tali disposizioni, salvo che non emerga arbitrarietà o mancanza dei presupposti all'atto dell'autorizzazione
art. 191 cod. proc. pen.
Rinvocato nella doglianza sulla utilizzazione delle captazioni contro terzi; la Corte ha ritenuto che l'articolo non precluda l'utilizzabilità se dalle intercettazioni emergono elementi di responsabilità a carico di soggetti diversi dall'intercettato
art. 270 cod. proc. pen.
Richiamato a supporto dell'argomentazione difensiva sull'aggiramento dei limiti di utilizzazione; la Corte ha però ribadito che il limite è l'arbitrarietà e che le intercettazioni sono valutate rispetto ai presupposti esistenti al momento della loro autorizzazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 13309 del 04/03/2025 (Rv. 287961–02)
Principio richiamato dalla Corte: i risultati acquisiti in altro procedimento sono utilizzabili anche se poi i fatti vengono riqualificati, purché al momento dell'acquisizione vi fosse correttezza dell'imputazione originaria e giustificazione delle esigenze dibattimentali che portarono alla riqualificazione
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022 (Rv. 284074–01)
Principio secondo cui il mutamento dell'addebito, anche per esclusione di un'aggravante, non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni se i presupposti per la captazione sussistevano al momento dell'autorizzazione
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte in un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento quando, al momento dell'autorizzazione, sussistevano presupposti oggettivi e ragionevoli esigenze investigative; la successiva riqualificazione o esclusione di aggravanti non annulla automaticamente la validità delle captazioni
- L'utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti di soggetti diversi dall'intercettato è possibile se dal contenuto emergono elementi di responsabilità a loro carico; non è sempre necessaria una nuova e specifica autorizzazione per ciascun terzo, salvo che si configuri un'attività arbitraria o priva di presupposti
- Per censurare l'utilizzabilità delle captazioni il difensore deve dimostrare che al momento dell'autorizzazione mancavano i presupposti legali (ad es. assenza totale di indizi gravi) o che vi è stata arbitraria qualificazione artificiosa dei fatti; deduzioni meramente assertorie o generiche sono destinate a non convincere
- La qualifica dell'aggravante «esposizione alla pubblica fede» richiede elementi probatori sulla accessibilità e sulla condizione di esposizione della cosa: la sola proprietà pubblica non decide automaticamente la sussistenza dell'aggravante; è necessaria valutazione fattuale (recinzioni, sorveglianza, accessibilità)
- Le impugnazioni fondate su vizi formali delle intercettazioni (art. 266 e ss., art. 191 c.p.p.) devono mostrare concreto pregiudizio o mancanza di controllo difensivo; la semplice carenza di una autorizzazione specifica per terzi è inefficace se gli elementi probatori emergenti giustificavano l'utilizzo
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