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Sentenza

Sentenza n. 1434/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1397/2024

Giustizia amministrativa202503864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, che aveva riconosciuto spettanze da accreditare sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1397/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi € 3.000. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 10 aprile 2025, e tuttavia l’Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare la formazione del giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce la base dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    La penalità di mora può essere disposta a carico dell’Amministrazione inadempiente quale misura coercitiva indiretta per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    L’esperimento dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo esecutivo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia; la parcella deve essere presentata nel termine previsto dall’art. 71 del medesimo d.P.R.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Il termine per la presentazione della richiesta di liquidazione decorre, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    La liquidazione delle spese del commissario comprende, alle condizioni indicate, quelle relative all’utilizzo del mezzo proprio.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    Le ulteriori spese necessarie per l’adempimento dell’incarico del commissario sono liquidate secondo la disposizione richiamata.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    all’art. 8 della l. n. 417/1978

    La norma è richiamata quale disciplina applicabile alla liquidazione delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75

    Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75

    La circolare è richiamata quale ulteriore parametro per la liquidazione delle spese di missione e dell’utilizzo del mezzo proprio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza esecutiva non è stata impugnata, è decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e l’Amministrazione permane inadempiente, sussistono i presupposti per l’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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