Cassazione Civile, Ordinanza n. 05573/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il contraente di una polizza index linked, stipulata tramite banca intermediaria, aveva convenuto in giudizio compagnia assicuratrice e banca chiedendo: in via principale, la nullità, annullamento o inefficacia della transazione sottoscritta nel 2013 relativa al differimento della scadenza della polizza e alla rinuncia a pretese connesse; inoltre la restituzione del capitale investito; in subordine il risarcimento per responsabilità precontrattuale e contrattuale. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto valida la transazione, annullandola poi in appello la Corte territoriale aveva accolto il gravame dell'assicurazione e rigettato le domande dell'originario attore. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità/inammissibilità dell'appello per conflitto di interessi tra i difensori dell'assicurazione e della banca; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e omesso esame, sostenendo che la scrittura del 5 aprile 2013 contenesse una parte meramente modificativa/differitoria e una parte transattiva, e che la Corte avesse qualificato l'intero atto come transazione senza adeguata verifica della comune intenzione delle parti; 3) violazione degli artt. 1969 e 1971 c.c. e dei principi sulle prove, sostenendo che la transazione non poteva coprire la parte non transattiva dell'accordo e che mancava il requisito della temerarietà della pretesa, oltre a contestare il ricorso al fatto notorio sul contenzioso relativo alle polizze index linked.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il conflitto di interessi tra difensori presuppone la costituzione di più parti e non ricorre quando in appello una delle parti originariamente assistite dallo stesso difensore rimane contumace. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché introducevano questioni nuove, miravano a una diversa ricostruzione del contenuto negoziale e della valutazione istruttoria, e in sostanza sollecitavano un nuovo apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che la transazione era valida e impediva ulteriori domande sull'assetto controverso, e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
È richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado.
art. 82 c.p.c.
Invocato dal ricorrente nel primo motivo in tema di procura e difesa tecnica.
art. 83 c.p.c.
Invocato dal ricorrente nel primo motivo in tema di procura alle liti e conflitto di interessi del difensore.
art. 1394 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'invalidità del mandato per conflitto di interessi.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla garanzia del giusto processo e alla dedotta nullità della difesa comune.
art. 1965 c.c.
La Corte di merito ha qualificato l'accordo come transazione diretta a comporre la lite mediante reciproche concessioni.
art. 1969 c.c.
La Corte di cassazione ribadisce che l'annullamento della transazione per errore richiede un errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della res controversa, non su questioni già comprese nell'oggetto della lite transatta.
art. 1971 c.c.
L'annullamento della transazione per pretesa temeraria presuppone l'assoluta infondatezza oggettiva della pretesa e la malafede soggettiva di chi la sostiene; nella specie tali presupposti sono stati esclusi.
artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1367 c.c.
Richiamati per censurare l'interpretazione della scrittura del 5 aprile 2013; la Corte afferma che la doglianza è inammissibile perché mira a sostituire la propria lettura a quella di merito.
art. 112 c.p.c.
Evocato in relazione alla domanda/questione nuova e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; richiamato anche rispetto all'uso del fatto notorio come deroga al principio dispositivo.
art. 132 c.p.c.
Invocato per lamentare asserita motivazione apparente o insufficiente; la Corte rileva che la censura tende in realtà a un riesame del merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione al fatto notorio e alla disponibilità della prova; la Corte precisa che la censura sulla inesattezza del fatto notorio non è deducibile come vizio di cassazione nei termini prospettati.
art. 116 c.p.c.
Evocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte lo reputa strumentalmente richiamato per ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la diversa valutazione del fatto concreto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per chiarire che il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione del testo contrattuale o delle prove.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il conflitto di interessi del difensore, idoneo a incidere sulla validità della procura, richiede una reale contrapposizione tra più parti attualmente costituite; non è configurabile per il solo fatto che una delle parti originariamente assistite dallo stesso difensore rimanga contumace nel grado successivo.
- In sede di legittimità non è consentito prospettare per la prima volta questioni o temi difensivi non trattati nel giudizio di appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio e che il ricorso indichi specificamente dove e come siano stati dedotti nel merito.
- La deduzione della violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non può risolversi in una mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare puntualmente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo il giudice se ne sia discostato.
- L'erronea ricostruzione del contenuto concreto di un accordo o la diversa valutazione degli elementi istruttori integra, di regola, un sindacato sul fatto ed è sottratta al vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., salvo che si denunci l'erronea interpretazione della norma astratta.
- L'annullamento della transazione per errore di diritto richiede che l'errore investa un antecedente logico esterno al contenuto della lite composta; non opera, invece, quando l'errore riguarda questioni che erano esse stesse oggetto della controversia definita con la transazione.
- L'annullamento della transazione per pretesa temeraria richiede cumulativamente l'infondatezza oggettiva della pretesa e la malafede di chi la sostiene; la sola esistenza di un ampio contenzioso o di orientamenti giurisprudenziali non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la temerarietà.
- Il ricorso alle nozioni di comune esperienza o al fatto notorio è censurabile in cassazione solo se il giudice abbia fatto uso di una nozione giuridicamente inesatta di fatto notorio; l'eventuale contestazione della veridicità del fatto notorio, invece, non integra di per sé un vizio deducibile con ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05540/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05541/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05543/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05544/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05545/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05546/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →