Cassazione Penale, Sentenza n. 21661/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Messina che confermava la confisca di due immobili (parte del compendio aziendale della RUGICA Srl Unipersonale), di due polizze vita e di un motociclo. Il ricorrente deduceva violazione di norme (tra cui art. 1 e art. 24 d.lgs. 159/2011 e art. 125 c.p.p.), sosteneva l'inesistenza della pericolosità sociale del proposto (Nunzio Ruggieri) e l'assenza di collegamento cronologico e quantitativo tra i beni confiscati e le attività illecite; censurava inoltre la motivazione della Corte in ordine alla distinzione fra beni aziendali e quote sociali restituiti e gli immobili e gli altri beni confermati nella confisca. Inoltre veniva contestata la confisca delle polizze e del motociclo intestati a terzi (Giuseppe Ruggieri).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Enrico Ruggieri ritenendolo infondato o inammissibile. Ha affermato che: a) il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011) e non per vizio di illogicità manifesta della motivazione; b) il terzo intestatario dei beni può contestare solo la fittizietà dell'intestazione e non l'insussistenza dei presupposti della misura nei confronti del proposto; c) la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua circa la provenienza illecita dei fondi usati per l'acquisto degli immobili (collegamento cronologico e valutazione delle risorse), per cui le doglianze sui immobili sono infondate; d) le censure relative alle polizze e al motociclo sono inammissibili per difetto di interesse, essendo quei beni intestati a diverso soggetto (Giuseppe Ruggieri). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Art. 10, comma 3: il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; art. 27, comma 2 richiamo: legittimazione all'impugnazione riservata all'"interessato", con conseguente esigenza di interesse concreto per il terzo che impugna.
codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. a) e art. 606, comma 1, lett. e)
Art. 591(impugnazioni): richiede che l'impugnante abbia interesse, pena inammissibilità; Art. 606 (motivi di cassazione): la Corte segnala che in sede di legittimità non è sindacabile la mera illogicità manifesta della motivazione, ma solo l'assenza o l'apparenza della motivazione quando ciò configuri violazione di legge.
decreto-legge n. 127/2020 (art. 23, comma 8) e successive proroghe/modifiche
Consente la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti in determinate condizioni procedurali; citato per gestire modalità di trattazione del ricorso.
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e legge 31 maggio 1965 n. 575
Richiamate storicamente per ricordare il principio per cui il sindacato in Cassazione è limitato alle questioni di diritto e alla rilevazione dell'assenza o apparenza della motivazione, non alla mera valutazione di merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è sufficiente denunciare la mera illogicità o contraddittorietà della motivazione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- Il terzo intestatario dei beni sottoposti a sequestro/confisca ha legittimazione limitata: può contestare la fittizietà dell'intestazione ma non può impugnare l'esistenza dei presupposti della misura (per esempio la pericolosità del proposto), che compete solo al proposto stesso.
- Per la restituzione di beni il terzo deve dimostrare un interesse concreto e attuale (cioè un interesse diretto alla restituzione); in assenza di tale interesse l'impugnazione è inammissibile.
- La Corte può ritenere provata la provenienza illecita di beni anche se intestati a società o a terzi quando emerga collegamento cronologico e economico (es. pagamenti effettuati prima del rogito con risorse non giustificate) tra le risorse del proposto e l'acquisto degli immobili.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti reali (sequestro/confisca) è essenziale documentare la titolarità effettiva e l'interesse alla restituzione; altrimenti le censure sono dichiarate inammissibili.
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