Sentenza n. 1689/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6353/2023 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 30.10.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11726/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.11.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre annualità, per l'importo complessivo di 1.500 euro, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione a contratti a tempo determinato, per tre annualità. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la propria competenza funzionale sull'azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della prova dell'adempimento. Ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'insufficienza dei fondi o della cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione e non può superare il 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora per incentivare l'adempimento e garantire l'effettività della tutela, purché la misura non sia manifestamente iniqua.
art. 1 c.p.a.
La funzione compulsiva dell'astreinte è ricondotta al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni è decorso inutilmente, rendendo procedibile la richiesta di esecuzione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stata considerata ai fini dell'esecuzione, anche alla luce della disciplina richiamata nel provvedimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non abbia dato spontanea esecuzione alla decisione.
- Quando non sia provato l'adempimento di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di darvi esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e cessazione al momento dell'adempimento, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, poiché l'amministrazione conserva il potere concorrente di provvedere.
- La penalità di mora deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e deve essere contenuta entro un limite massimo idoneo a evitare che la funzione compulsiva si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; nel provvedimento tale limite è fissato nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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