Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 590/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina con tre motivi: (1) mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione per il mancato esame peritale volto a stabilire il principio attivo nei semi sequestrati; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione penale della vendita di semi corredata da opuscoli tecnici, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Bargelli, Caruso) che esclude la rilevanza penale della mera offerta di semi; argomentano inoltre che i semi sono esclusi dalla nozione di "cannabis" secondo fonti normative; (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo. Sulla base dei precedenti delle Sezioni Unite (Bargelli e Caruso) e della ricostruzione di merito che escludeva l'istigazione a delinquere (la vendita era finalizzata alla coltivazione per uso personale), la Corte ha concluso che la condotta contestata si colloca al di fuori dell'area di rilevanza penale prevista dall'art. 82 d.P.R. 309/1990. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. 309/1990

    Norma che sanziona l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti: la Corte interpreta la portata della norma come circoscritta, escludendo che la mera offerta in vendita di semi di piante da cui è ricavabile sostanza stupefacente (anche se corredata da istruzioni di coltivazione) integri automaticamente il reato, salvo che ricorrano elementi di istigazione pubblica o di incitamento concreto all'uso.

  • art. 414 cod. pen.

    Norma sull'istigazione a delinquere: applicabile quando vi sia una concreta induzione a commettere reati; nel caso esaminato la Corte d'appello aveva escluso l'istigazione a delinquere e aveva ritenuto semmai un'istigazione all'autoproduzione per uso personale, dunque non riconducibile al reato ex art. 414.

  • Sez. U. Sentenza n. 47604 del 18/10/2012 (Bargelli)

    «la offerta in vendita di semi di piante dalle quali é ricavabile una sostanza drogante, corredata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato dell'art. 82 T. U. stup., salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall'art. 414 cod. pen.»

    Principio guida: distinzione fra mera offerta in vendita (atto preparatorio non punibile) e vera e propria istigazione; la presenza di informazioni tecniche sulla coltivazione non è, di per sé, idonea a integrare l'art. 82.

  • Sez. U. Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso, dep. 2020)

    Chiarisce che la coltivazione domestica finalizzata all'uso personale, svolta con tecniche rudimentali e un numero ridotto di piante da cui ricavare modesto quantitativo di prodotto, può non integrare il reato per mancanza di tipicità e per assenza di inserimento nel mercato illegale.

Massime di principio

  • La mera offerta in vendita di semi di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, anche se accompagnata da istruzioni di coltivazione, non integra automaticamente il reato di cui all'art. 82 d.P.R. 309/1990; occorre verificare la presenza di un'effettiva induzione all'uso o di esaltazione pubblica delle sostanze.
  • Deve essere distinta la vendita destinata all'autoproduzione per uso personale (spesso non penalmente rilevante se domestica, rudimentale e in modesta quantità) dall'istigazione a delinquere o da attività funzionale al mercato illecito (questa seconda fattispecie sì punibile).
  • Per valutare la rilevanza penale è cruciale il contesto fattuale: linguaggio pubblicitario (esaltazione, promesse di benefici), volumi di vendita, presenza di reti di distribuzione o di attrezzature professionali sono indici che possono far ricadere la condotta nell'area di punibilità.
  • L'assenza di perizia chimica sui semi può essere rilevante in alcune ipotesi, ma non è decisiva se dalla ricostruzione fattuale emerge che l'attività è finalizzata alla semplice vendita di semi con informazioni tecniche e alla coltivazione per uso personale.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe evidenziare l'assenza di elementi di istigazione pubblica e l'uso personale/domestico; l'accusa dovrà invece dimostrare il carattere idoneo e concreto della condotta a indurre l'uso o a inserirsi nel mercato illegale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.