Sentenza del 10/09/2021 n. 1096 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa a maggiori imposte anno 2006 per: (i) difetto di sottoscrizione della cartella da parte del legale rappresentante di Equitalia; (ii) carenza di motivazione della cartella in relazione alle ragioni della pretesa tributaria; (iii) mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi; (iv) indebita aggravio di aggio. Nel merito anche eccezione di nullità della cartella perché fondata su avviso di accertamento in parte annullato (autotutela) e su altro presunto annullamento da parte della Commissione Regionale.
La decisione
La Commissione Tributaria d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate aveva nel frattempo disposto lo sgravio integrale del ruolo (quindi la cartella ha perso effetto) ma ha comunque ritenuto l'appellante interessato alla rimozione degli effetti sfavorevoli (soprattutto spese processuali). Sul merito la Commissione ha ritenuto: la mancata sottoscrizione non invalida la cartella quando l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo emittente e conforme al modello ministeriale; la motivazione è adeguata se la cartella richiama l'atto impositivo presupposto noto al contribuente; gli interessi sono determinabili con operazioni matematiche e l'aggio è dovuto e non configura aiuto di Stato. Non è stato provato l'annullamento in altro giudizio della parte non oggetto di autotutela. Per tali ragioni l'appello è stato rigettato; le spese sono compensate tra appellante e Agenzia, mentre l'appellante è condannato alla rifusione per metà delle spese in favore di Equitalia, quantificate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale approvato; il modello non richiede la sottoscrizione dell'esattore ma solo intestazione e indicazione della causale tramite codice; di conseguenza l'assenza della sottoscrizione non comporta automaticamente invalidità dell'atto se l'atto è riconducibile all'organo emittente.
art. 100 c.p.c.
Principio sull'interesse ad agire: anche se il ruolo è stato sgravato prima della decisione d'appello, l'appellante conserva interesse alla rimozione di effetti sfavorevoli (ad es. condanna alle spese), per cui l'appello non è automaticamente inammissibile.
art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFEU)
Riferimento per la censura dell'aggio come presunto aiuto di Stato: la giurisprudenza richiamata esclude che l'aggio esattoriale percepito dal concessionario integri aiuto di Stato vietato, poiché l'attività del concessionario è regolata da norme e non costituisce una forma di aiuto incompatibile.
Cass. Sez. T, sent. 4.12.2019 n. 31605 (giurisprudenza)
Giurisprudenza che conferma come la mancata sottoscrizione della cartella non ne determini l'invalidità purché l'atto sia riferibile all'organo amministrativo emittente e conforme al modello previsto.
Cass. Sez. T, sent. 19.4.2019 n. 11138 (giurisprudenza)
Giurisprudenza che afferma che l'aggio esattoriale non costituisce aiuto di Stato e che l'attività del concessionario, svolta nel rispetto di norme legislative, non integra condotta anticoncorrenziale o aiuti vietati.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione di una cartella di pagamento non la rende automaticamente nulla: è decisiva la riconducibilità dell'atto all'organo emittente e la conformità al modello ministeriale previsto dal d.P.R. n. 602/1973.
- La cartella può adempiere all'obbligo di motivazione richiamando l'atto impositivo presupposto: se tale atto è noto al contribuente, la cartella non è necessariamente carente sotto il profilo motivazionale.
- La determinazione degli interessi è, di regola, una semplice operazione matematica con variabili predefinite (capitale, saggio, tempo); le censure sugli interessi richiedono specifiche contestazioni di calcolo.
- L'aggio percepito dal concessionario della riscossione è normalmente dovuto e difficilmente configurabile come aiuto di Stato; le contestazioni su questo punto richiedono urgente fondamento giuridico e fattuale.
- Lo sgravio del ruolo sopravvenuto estingue gli effetti esecutivi della cartella, ma non annulla automaticamente l'interesse del contribuente ad ottenere pronunce giudiziali volte a rimuovere effetti negativi residui (es. spese processuali).
- Chi deduce l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale che ha annullato la pretesa tributaria ha l'onere di allegarne e provarne l'effettiva esistenza e portata nel giudizio in cui la eccezione viene sollevata.
- In caso di vicende peculiari (es. sopravvenuto sgravio) la liquidazione delle spese può essere compensata tra le parti pubbliche e il contribuente, con eventuale condanna parziale verso il concessionario.
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