Sentenza del 10/09/2021 n. 4005 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu Ici - Agevolazioni - Condizioni di degrado fisico e di inabitabilità - Dichiarazione ex art. 8 d.lgs. 504/92 - Non necessita nel caso di previa conoscenza da parte del Comune.(prima massima). Finanza Locale -Imu - Ici - Imu - Dichiarazione diinagibilità immobili. (seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU nn. 62175 e 62176 per gli anni 2012 e 2013; la società sostiene che gli immobili in Roma erano in condizioni di inagibilità/inabitabilità e quindi soggetti all'agevolazione/exenzione o al calcolo dell'imposta sul valore dell'area edificabile previa esclusione del valore del fabbricato in corso d'opera. In primo grado il ricorso era stato rigettato per mancata presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione ex art. 8 d.lgs. 504/1992. L'appellante ha dedotto invece che il Comune era già a conoscenza delle condizioni degli immobili in quanto aveva rilasciato il permesso di costruzione n. 328 del 26.7.2012 e quindi non era necessario riprodurre la dichiarazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato ammissibile l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha accolto nei termini richiesti: per gli anni 2012 e 2013 l'IMU dovuta dalla società deve essere calcolata sul valore dell'area edificabile previo scomputo del valore del fabbricato in corso d'opera. La CTR ha ritenuto che, nonostante l'omessa dichiarazione ex art. 8, le reali condizioni degli immobili erano documentate e note all'Ente (permesso di costruzione), per cui va riconosciuta l'agevolazione. Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1
Prevede la riduzione/esenzione dell'imposta (Ici/IMU) in caso di inagibilità/inabitabilità; richiede in genere la dichiarazione del contribuente, ma l'agevolazione va riconosciuta anche se la dichiarazione manca quando lo stato di fatto è già documentalmente noto all'amministrazione.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Fissa i requisiti di motivazione dell'appello; la CTR ha ritenuto che l'appello fosse ammissibile perché rispettava le indicazioni dell'art. 53.
Giurisprudenza - Cass. ord. n. 28921/2017
Principio secondo cui l'ente impositore non può pretendere dal contribuente la prova di fatti che siano già documentalmente noti alla Pubblica Amministrazione; richiamato per affermare l'obbligo, in linea con i principi di collaborazione e buona fede, di riconoscere l'agevolazione se l'amministrazione era già a conoscenza della situazione.
Massime di principio
- La norma sull'agevolazione per inagibilità/inabitabilità (art. 8 d.lgs. 504/1992) richiede normalmente una dichiarazione del contribuente, ma tale obbligo può essere assolto implicitamente se lo stato di fatto è già documentalmente noto al Comune (es. permesso di costruzione, pratiche edilizie).
- I rapporti tra contribuente e amministrazione devono ispessirsi ai principi di collaborazione e buona fede: l'amministrazione non può richiedere prove di circostanze già acquisite nei propri atti interni o in altri uffici.
- In assenza di una dichiarazione formale, il contribuente dovrebbe comunque verificare e, se necessario, produrre o indicare agli atti comunali documenti che dimostrino l'inagibilità (permessi, ordinanze, pratiche edilizie); se il Comune ha già tali elementi, il contribuente può ottenere l'agevolazione anche in sede contenziosa.
- Dal punto di vista impositivo, se è accertata l'inagibilità o che il fabbricato è in corso di demolizione/ricostruzione, l'IMU può essere calcolata sul valore dell'area edificabile previo scomputo del valore del fabbricato.
- Proceduralmente, in un ricorso è importante rispettare i requisiti di motivazione previsti dall'art. 53 D.Lgs. 546/92; la mancata presentazione di documenti può essere superata dimostrando la conoscenza dei fatti da parte dell'amministrazione.
- In situazioni analoghe conviene controllare gli atti comunali (permessi di costruzione, concessioni, ordinanze) e, se il Comune è già a conoscenza della situazione, richiedere il riconoscimento dell'agevolazione invocando la giurisprudenza consolidata.
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