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Sentenza

Sentenza del 10/09/2021 n. 4016 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Accertamento induttivo - Omessa dichiarazione - Rilevanza componenti negativi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e successivo accertamento induttivo 'puro' da parte dell'Amministrazione, che ha ricostruito la situazione reddituale del contribuente ricorrendo a presunzioni semplici. Questione centrale: se nell'accertamento induttivo debbano essere considerati anche i componenti negativi del reddito collegati all'attività (costi, oneri) indicati o dimostrati dal contribuente o emersi dagli accertamenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittimo l'uso di presunzioni semplici in un accertamento induttivo 'puro', ma ha affermato che l'Amministrazione è comunque tenuta a considerare i componenti negativi del reddito collegati all'attività quando siano stati indicati e documentati dal contribuente ovvero risultino dagli accertamenti svolti. In mancanza di tale considerazione si finisce per assoggettare a imposizione il profitto lordo anziché quello netto, con violazione del principio costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost. Di conseguenza l'accertamento che non tenga conto di detti elementi negativi è suscettibile di essere ridotto o annullato nella parte che eccede il reddito netto effettivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    art. 39, comma 2 d.P.R. 600/1973

    Disciplina l'accertamento induttivo e l'utilizzo di presunzioni per la determinazione del reddito degli esercenti attività d'impresa o arti e professioni; la sentenza ricorda che, anche quando si usino presunzioni semplici, l'amministrazione deve comunque tenere conto degli elementi negativi emersi o documentati.

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4

    art. 109, comma 4 d.P.R. 917/1986

    Prevede modalità di determinazione del reddito nelle attività d'impresa o arti e professioni; interpretato in combinato disposto con l'art. 39 T.U.I.R. per richiamare l'obbligo di considerare i componenti negativi nella ricostruzione induttiva del reddito.

  • Cass. n. 23093/2020

    Giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui, pur ammettendo presunzioni semplici in accertamenti induttivi 'puri', l'Amministrazione non può trascurare i costi o altri elementi negativi del reddito che siano dimostrati o risultino dagli accertamenti.

Massime di principio

  • In un accertamento induttivo 'puro' l'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici, ossia presunzioni che non soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, per stimare il reddito del contribuente che non ha dichiarato.
  • Anche quando si ricorre a presunzioni semplici, devono essere considerate le componenti negative del reddito correlate all'attività se il contribuente le indica e le documenta o se emergono dagli accertamenti svolti dall'Amministrazione.
  • Se l'Amministrazione non tiene conto dei costi e delle altre componenti negative pertinenti, l'accertamento rischia di imporre il profitto lordo anziché il netto, violando il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. e potendo essere annullato o ridotto in sede di giudizio.
  • Il contribuente ha interesse e convenienza a fornire e conservare documentazione probatoria (fatture, contratti, estratti conto, registri contabili, documenti che dimostrino spese e perdite) per consentire la deduzione dei componenti negativi in caso di accertamento induttivo.
  • L'Amministrazione, anche se usa presunzioni semplici, deve comunque motivare la ricostruzione reddituale e indicare le ragioni per l'eventuale esclusione o non considerazione di spese dichiarate o emergenti dagli accertamenti.

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