Sentenza del 10/09/2021 n. 4016 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Accertamento induttivo - Omessa dichiarazione - Rilevanza componenti negativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e successivo accertamento induttivo 'puro' da parte dell'Amministrazione, che ha ricostruito la situazione reddituale del contribuente ricorrendo a presunzioni semplici. Questione centrale: se nell'accertamento induttivo debbano essere considerati anche i componenti negativi del reddito collegati all'attività (costi, oneri) indicati o dimostrati dal contribuente o emersi dagli accertamenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittimo l'uso di presunzioni semplici in un accertamento induttivo 'puro', ma ha affermato che l'Amministrazione è comunque tenuta a considerare i componenti negativi del reddito collegati all'attività quando siano stati indicati e documentati dal contribuente ovvero risultino dagli accertamenti svolti. In mancanza di tale considerazione si finisce per assoggettare a imposizione il profitto lordo anziché quello netto, con violazione del principio costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost. Di conseguenza l'accertamento che non tenga conto di detti elementi negativi è suscettibile di essere ridotto o annullato nella parte che eccede il reddito netto effettivo.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
art. 39, comma 2 d.P.R. 600/1973
Disciplina l'accertamento induttivo e l'utilizzo di presunzioni per la determinazione del reddito degli esercenti attività d'impresa o arti e professioni; la sentenza ricorda che, anche quando si usino presunzioni semplici, l'amministrazione deve comunque tenere conto degli elementi negativi emersi o documentati.
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4
art. 109, comma 4 d.P.R. 917/1986
Prevede modalità di determinazione del reddito nelle attività d'impresa o arti e professioni; interpretato in combinato disposto con l'art. 39 T.U.I.R. per richiamare l'obbligo di considerare i componenti negativi nella ricostruzione induttiva del reddito.
Cass. n. 23093/2020
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui, pur ammettendo presunzioni semplici in accertamenti induttivi 'puri', l'Amministrazione non può trascurare i costi o altri elementi negativi del reddito che siano dimostrati o risultino dagli accertamenti.
Massime di principio
- In un accertamento induttivo 'puro' l'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici, ossia presunzioni che non soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, per stimare il reddito del contribuente che non ha dichiarato.
- Anche quando si ricorre a presunzioni semplici, devono essere considerate le componenti negative del reddito correlate all'attività se il contribuente le indica e le documenta o se emergono dagli accertamenti svolti dall'Amministrazione.
- Se l'Amministrazione non tiene conto dei costi e delle altre componenti negative pertinenti, l'accertamento rischia di imporre il profitto lordo anziché il netto, violando il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. e potendo essere annullato o ridotto in sede di giudizio.
- Il contribuente ha interesse e convenienza a fornire e conservare documentazione probatoria (fatture, contratti, estratti conto, registri contabili, documenti che dimostrino spese e perdite) per consentire la deduzione dei componenti negativi in caso di accertamento induttivo.
- L'Amministrazione, anche se usa presunzioni semplici, deve comunque motivare la ricostruzione reddituale e indicare le ragioni per l'eventuale esclusione o non considerazione di spese dichiarate o emergenti dagli accertamenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 set 2021Sentenza del 10/09/2021 n. 1096 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 set 2021Sentenza del 10/09/2021 n. 4002 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 10 set 2021Sentenza del 10/09/2021 n. 4005 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 10 set 2021Sentenza del 10/09/2021 n. 4011 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 set 2021Sentenza del 09/09/2021 n. 131 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 set 2021Sentenza del 09/09/2021 n. 723 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →