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Sentenza

Sentenza del 10/09/2021 n. 4002 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irap - Presupposti - Autonoma Organizzazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione di imposizione IRAP sulla base della presunta sussistenza di una autonoma organizzazione nell'attivita' svolta dal professionista. Il ricorrente sosteneva che l'attivita' di sindaco/revisore era esercitata in via strettamente personale, senza avvalersi di collaboratori e con uso di mezzi strumentali minimi, quindi non soggetta a IRAP ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. c) e 8 del d.lgs. n. 446/1997. L'Amministrazione sosteneva invece l'esistenza di autonoma organizzazione e quindi l'imponibilita'.

La decisione

La corte ha ritenuto che l'attivita' di sindaco/revisore, pur svolta congiuntamente all'attivita' ordinaria di dottore commercialista, va valutata separatamente per verificare il requisito dell'autonoma organizzazione. Nel caso concreto, trattandosi di attivita' svolta personalmente, con recarsi direttamente presso le sedi degli enti controllati, senza ricorso abituale a collaboratori e senza impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, non e' emersa autonoma organizzazione. Di conseguenza non e' stata riconosciuta l'imponibilita' ai fini IRAP per tale attivita'.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c)

    La norma identifica le attivita' produttive di lavoro autonomo per le quali occorre verificare la presenza di autonoma organizzazione; la corte ha interpretato che l'attivita' di sindaco/revisore va valutata separatamente rispetto ad altre prestazioni professionali.

  • d.lgs. n. 446 del 1997, art. 8

    L'articolo definisce il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP; la corte ha precisato che essa sussiste solo se sono impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o se si ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi.

Massime di principio

  • L'attivita' professionale va valutata in modo frazionato: incarichi diversi (es. sindaco/revisore vs attivita' di studio) possono avere autonomi profili di imponibilita'.
  • Se il professionista svolge personalmente l'incarico, recandosi presso le sedi interessate e senza collaboratori abituali, e usando strumenti minimi, in genere non si configura autonoma organizzazione e non scatta l'IRAP.
  • La presenza di ufficio strutturato, beni strumentali significativi o collaboratori abituali e continuativi orienta verso il riconoscimento dell'autonoma organizzazione e quindi dell'imponibilita'.
  • L'utilizzo occasionale di terzi o di strumenti accessori non basta a creare autonoma organizzazione; e' decisiva la continuita e la rilevanza dell'impiego di fattori organizzativi.
  • La prova fattuale e documentale e' determinante: contratti di lavoro, cedolini, fatture per collaborazioni, elenchi beni strumentali, sedi operative e modalita' di svolgimento delle prestazioni sono elementi chiave.
  • In caso di contestazione, occorre dimostrare concretamente l'assenza di struttura organizzativa stabile; l'Amministrazione deve invece provare, con elementi oggettivi, l'esistenza di autonoma organizzazione.

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