Sentenza del 10/09/2021 n. 4011 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Impugnabilità atti di rettifica parziale Tarsu.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un atto di rettifica parziale della TARSU notificato al contribuente. Il ricorrente contestava che l'atto, pur non essendo espressamente richiamato dall'art. 19 comma 3 d.lgs. n. 546/1992, costituisse una specifica pretesa impositiva idonea a produrre effetti sostanziali e/o iurisdizionali, e dunque fosse autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'atto di rettifica parziale della TARSU è autonomamente impugnabile. Richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 2062/2020), è stata adottata una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 co. 3 del d.lgs. n. 546/1992: sebbene l'elencazione degli atti impugnabili sia formale e tassativa, i principi costituzionali (diritto di difesa, capacità contributiva, buon andamento della pubblica amministrazione) impongono che ogni atto con il quale l'ente impositore porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa impositiva possa essere considerato impugnabile. Di conseguenza il ricorso del contribuente è stato ammesso (o comunque riconosciuta la legittimazione ad impugnare l'atto).
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 19 comma 3
art. 19, comma 3 d.lgs. 546/92
L'elenco degli atti impugnabili è formalmente tassativo, ma va interpretato in chiave costituzionale: ogni atto che comunica al contribuente una specifica pretesa impositiva rilevante sotto il profilo sostanziale/giurisdizionale è impugnabile davanti al giudice tributario.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 24 (accesso alla giustizia), art. 53 (capacità contributiva), art. 97 (buon andamento della PA)
I principi costituzionali richiedono che le norme processuali siano lette in modo da garantire il diritto di difesa e la tutela della capacità contributiva del cittadino; ciò giustifica un'interpretazione estensiva/ costituzionalmente orientata dell'elencazione di atti impugnabili.
Corte di Cassazione, sent. n. 2062/2020
La Cassazione ha affermato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/92, riconoscendo l'impugnabilità di atti che comunicano una specifica pretesa impositiva anche se non espressamente elencati.
Massime di principio
- Un atto di rettifica parziale che comunica al contribuente una nuova quantificazione o una specifica pretesa impositiva è, di norma, autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, anche se non espressamente citato nell'elenco dell'art. 19 co. 3.
- Per distinguere un atto impugnabile da un mero atto interno o amministrativo non impugnabile, valutare se l'atto produce effetti esterni, modifica posizioni giuridiche del contribuente o crea una nuova obbligazione tributaria o un nuovo onere (criterio della concreta rilevanza sostanziale).
- Il contribuente deve tempestivamente valutare i termini di impugnazione dalla notifica dell'atto rettificativo e non considerarlo automaticamente assorbito nell'originario avviso di accertamento; la decorrenza dei termini può dipendere dalla natura autonoma dell'atto.
- L'ente impositore dovrebbe chiarire nelle comunicazioni la natura, la motivazione e gli effetti degli atti di rettifica per evitare contestazioni circa la loro impugnabilità; la mancanza di chiarezza aumenta il rischio di contenzioso.
- In fase di difesa, è utile documentare in che modo l'atto incide sulla capacità contributiva o sui diritti del contribuente (nuova quantificazione, nuove basi imponibili, modifiche di presupposti), poiché tali elementi rafforzano l'argomento di impugnabilità autonoma.
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