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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7944/2020 del 20/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (confinanti e titolari di servitù)

La controversia

Il proprietario di un fondo confinante aveva agito nel 1999 davanti al Tribunale di Chieti deducendo che il muro posto a delimitazione dei terreni sconfinava sulla sua proprietà, con occupazione indicata da una perizia stragiudiziale in misura variabile tra 0,8 e 2,88 metri. Aveva chiesto l'accertamento della linea di confine, la restituzione della porzione occupata, l'arretramento del muro, la riduzione della gradinata esterna realizzata dai coniugi convenuti alla distanza legale e l'accertamento dell'inesistenza di diritti di passaggio sull'area. I coniugi sostenevano che il confine coincidesse con il muro, chiedevano in subordine la restituzione di una porzione che assumevano fosse stata occupata dall'attore e, ulteriormente in subordine, l'accertamento dell'usucapione della striscia eventualmente risultata sconfinata. Gli altri convenuti chiedevano, tra l'altro, la demolizione della gradinata o la costituzione di una servitù coattiva di passaggio. Il Tribunale, dopo prova testimoniale e consulenza tecnica, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della società venditrice, determinava il confine sulla base della CTU, accertava l'occupazione di una porzione del fondo attoreo e condannava i coniugi a restituirla e ad arretrare il muro e la gradinata, quest'ultima fino a cinque metri dal confine. La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza depositata il 28 maggio 2015, rinnovava la CTU, individuava il confine secondo la planimetria allegata al supplemento peritale, ordinava la restituzione delle porzioni detenute illegittimamente e confermava l'arretramento della scalinata a cinque metri. I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art. 950 c.c. per il mancato impiego delle tolleranze normative nel riconfinamento catastale, adesione acritica alla CTU, errata valutazione dello spessore del muro, mancata applicazione dell'art. 887 c.c. e omesso esame di prove documentali e testimoniali; (2) violazione del contraddittorio e delle regole sulla consulenza tecnica, perché le osservazioni alla CTU degli appellati sarebbero state inviate al consulente senza essere comunicate alle altre parti e il CTU avrebbe risposto senza verificare tale comunicazione; (3) violazione della L. n. 13 del 1989, sostenendo che la gradinata fosse stata realizzata per eliminare barriere architettoniche e che non occorresse il consenso dei titolari del passaggio; (4) violazione delle norme sulle spese e omessa o insufficiente motivazione, perché le spese della CTU e di lite avrebbero dovuto essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza e della condotta degli appellati.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi e il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto all'art. 950 c.c.: in assenza di altri elementi probatori validi, la Corte d'appello poteva utilizzare le risultanze catastali e i frazionamenti, con il supporto della CTU rinnovata, e la motivazione era logica ed esauriente. Le censure sull'omessa motivazione e sull'omesso esame erano inammissibili perché generiche e prive dell'indicazione del fatto decisivo, della sua introduzione processuale e della sua decisività; le critiche alla CTU non consentivano un riesame del merito e non riportavano specificamente i rilievi tempestivamente formulati davanti al giudice di merito. Anche la dedotta violazione dell'art. 887 c.c. era infondata, poiché il ricorso non chiariva le ragioni e le modalità per cui la norma avrebbe dovuto operare nel giudizio di regolamento di confini. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava gli atti in cui la nullità della CTU era stata eccepita e se l'eccezione fosse stata reiterata; le nullità relative della consulenza dovevano essere dedotte nella prima istanza o difesa successiva al deposito, altrimenti restavano sanate. È stato inoltre ritenuto infondato il profilo relativo all'art. 195, comma 3, c.p.c., perché la disposizione nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009 non si applicava al giudizio, introdotto nel 1999. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte d'appello aveva ritenuto non provati i presupposti per le agevolazioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; tali opere devono essere tecnicamente necessarie a garantire l'accessibilità degli edifici privati e la gradinata non era stata provata idonea a tale scopo. Non poteva quindi applicarsi la distanza di tre metri anziché quella di cinque. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura motivazionale era formulata secondo un paradigma non più denunciabile e la compensazione delle spese, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, rientrava nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione poteva intervenire solo se le spese fossero state poste a carico della parte interamente vittoriosa, circostanza non verificatasi. I ricorrenti sono stati condannati a pagare, in favore di ciascuno dei due gruppi di controricorrenti, 3.000 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    In mancanza di altri validi elementi probatori, la Corte territoriale, in mancanza di altri validi elementi probatori, ha fatto appunto correttamente riferimento alle risultanze catastali e ai frazionamenti in atti, con l’ausilio della CTU rinnovata in appello e la motivazione della sentenza (che ne ha fatte proprie le condivise affermazioni) è logica ed esauriente.

    Nel regolamento di confini, quando mancano elementi probatori più attendibili, il giudice può determinare la linea di confine sulla base delle risultanze catastali, che hanno valore sussidiario, avvalendosi della consulenza tecnica.

  • art. 887 c.c.

    Ciò, tuttavia, trascurando il fatto che rientra nelle prerogative del giudice del merito – nell’ambito dell’esame del materiale istruttorio acquisito nell’incarto processuale – selezionare le prove ritenute pertinenti e rilevanti ai fini del decidere.

    La Corte ha ritenuto infondata la deduzione di violazione dell'art. 887 c.c. perché il ricorso non aveva chiarito le ragioni e le modalità della sua applicazione nel giudizio di regolamento di confini; la decisione non formula una regola sostanziale specifica sul contenuto della norma.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata.

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare le ragioni della richiesta di cassazione con sufficiente specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Laddove, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il sindacato sulla motivazione in sede di legittimità deve essere ridotto al minimo costituzionale e si deve trattare di un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, in quanto l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e identificabile nella sentenza o negli atti; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia esaminato singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    Questa Corte ha, infatti, affermato che le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui dell’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo, pertanto, essere denunciate – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.

    Le contestazioni che denunciano nullità relative della consulenza tecnica d'ufficio devono essere dedotte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.

  • art. 195, comma 3, c.p.c.

    Nel merito, poi, la contestazione della violazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondata, poichè i ricorrenti censurano la condotta del CTU, asseritamente lesiva del contraddittorio, muovendo dalla evocazione dei principi sottesi al dato normativo del nuovo testo del predetto articolo, trascurando di considerare che il richiamato dell’art. 195 c.p.c., comma 3 (novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 5, in vigore dal 4.7.2009) si applica (ai sensi dell’art. 58 stessa legge) ai giudizi instaurati successivamente a tale data; e che, in precedenza, detto comma (applicabile ratione temporis nel giudizio de quo instaurato con atto di citazione notificato in data 26.2.1999) prevedeva esclusivamente che “La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa”.

    Il testo dell'art. 195, comma 3, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore; per un giudizio iniziato nel 1999 resta applicabile il testo previgente, che imponeva soltanto il deposito della relazione nel termine fissato dal giudice.

  • L. n. 13 del 1989, artt. 2 e 3

    In sostanza, le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità degli edifici privati e tali presupposti non ricorrono nella fattispecie, perchè, appunto ritenuti dalla Corte stessa come non provati (senza che ciò ridondi in termini di inversione dell’onere della prova).

    Le agevolazioni invocate per l'eliminazione delle barriere architettoniche presuppongono opere tecnicamente necessarie a garantire l'accessibilità degli edifici privati; chi invoca tali effetti deve provare che l'opera concreta possieda i requisiti richiesti.

  • art. 92 c.p.c.

    La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell’affermare che la facoltà di compensare le spese di lite rientrava nel potere discrezionale del Giudice di merito, il quale non era tenuto a dare ragione con espressa motivazione, del mancato uso di tale facoltà.

    Per la disciplina applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi era una facoltà discrezionale del giudice di merito, che non doveva motivare espressamente il mancato esercizio.

  • art. 91 c.p.c.

    Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (fenomeno che non si è verificato nel caso in esame).

    In sede di legittimità, il controllo sulla regolazione delle spese è limitato alla verifica che non siano poste a carico della parte interamente vittoriosa.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'azione di regolamento di confini, attore e convenuto hanno entrambi l'onere di allegare e fornire mezzi di prova idonei a individuare la linea di confine. Il giudice non è vincolato alla regola per cui, se l'attore non prova, il convenuto deve essere assolto, ma individua il confine sulla base degli elementi ritenuti più attendibili, ricorrendo alle risultanze catastali solo in via sussidiaria.
  • La parte che intende contestare in cassazione la decisione che recepisce una consulenza tecnica d'ufficio deve indicare e documentare le critiche tempestivamente rivolte alla consulenza nel giudizio di merito, riportandone nel ricorso i punti essenziali e specificando gli atti processuali pertinenti e la loro decisività. La richiesta di una nuova valutazione delle risultanze peritali si risolve altrimenti in una censura di merito non ammissibile.
  • Le nullità relative dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio devono essere eccepite nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione; in mancanza, restano sanate.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti; l'omessa menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.
  • Le opere che invocano la disciplina per l'eliminazione delle barriere architettoniche devono essere tecnicamente necessarie a garantire l'accessibilità degli edifici privati; il soggetto che invoca le relative agevolazioni deve provare che l'opera realizzata soddisfi tale presupposto.
  • La compensazione delle spese, secondo la disciplina applicabile al giudizio, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione la statuizione sulle spese è censurabile, in particolare, se pone oneri a carico della parte interamente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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