Sentenza n. 1398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 22497/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 22497/2024, limitatamente alla compensazione delle spese di lite e all’omessa pronuncia sul rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva inizialmente impugnato l’ordine di Roma Capitale di chiusura dell’esercizio commerciale per trenta giorni, adottato ai sensi dell’art. 12, comma 4, della DAC n. 109/2023. Il TAR aveva accolto il ricorso e annullato l’atto, compensando tuttavia le spese di lite e omettendo di pronunciarsi sul rimborso del contributo unificato. L’impresa ha quindi proposto appello limitatamente a tali statuizioni, chiedendo la condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese del primo grado e del contributo unificato, oltre alle spese dell’appello. Roma Capitale ha comunicato di avere già rimborsato il contributo unificato e ha chiesto, per il resto, il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere sul capo relativo al rimborso del contributo unificato, prendendo atto dell’avvenuto rimborso da parte di Roma Capitale. Ha invece rigettato l’appello nella parte concernente la compensazione delle spese del primo grado. Secondo il Collegio, la statuizione sulle spese costituisce espressione di un ampio potere discrezionale del giudice di primo grado ed è normalmente insindacabile in appello, salvo che comporti la condanna della parte totalmente vittoriosa, sia manifestamente irrazionale o disponga il pagamento di somme palesemente inadeguate. Nel caso concreto non sono stati ravvisati profili di abnormità o irragionevolezza, poiché la compensazione era giustificata dalla novità delle questioni esaminate, concernenti la proporzionalità della sanzione amministrativa. Anche le spese del giudizio d’appello sono state compensate in ragione della natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 12, comma 4, DAC n. 109/2023
La disposizione costituiva la base normativa dell’ordine di chiusura dell’esercizio commerciale, già annullato dal TAR; nel giudizio d’appello non è stata oggetto di un nuovo esame di legittimità.
art. 91 c.p.c.
Richiamato indirettamente attraverso i principi in materia di regolazione delle spese di giudizio; la decisione sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese, nei limiti della non manifesta irrazionalità.
Massime di principio
- La statuizione del giudice amministrativo sulle spese di lite costituisce espressione di un ampio potere discrezionale e, di regola, non è sindacabile in appello.
- La compensazione delle spese può essere riformata in appello quando comporti la condanna della parte totalmente vittoriosa, sia manifestamente irrazionale oppure disponga il pagamento di somme palesemente inadeguate.
- La novità delle questioni giuridiche esaminate, incluso il giudizio di proporzionalità di una sanzione amministrativa, può costituire una ragione non irragionevole per compensare le spese di lite.
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rimborsa il contributo unificato richiesto dalla parte, viene meno l’interesse alla decisione su tale capo e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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